N. 403
ORDINANZA 12-31 LUGLIO 1990
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, lett. b), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto dal Questore di Ragusa ed altro contro Pampallona Giacomo, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella Camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza 11 ottobre 1989 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 8, lett. b), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, nella parte in cui prevede la destituzione di diritto a seguito di condanna penale che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
Considerato che, successivamente, è stata promulgata la legge 7 febbraio 1990, n. 19, la quale all'art. 10 dispone che i pubblici dipendenti destituiti di diritto anteriormente alla sua entrata in vigore, a domanda sono riammessi in servizio, ove ad essi non venga inflitta la sanzione della destituzione in sede di procedimento disciplinare da promuoversi entro novanta giorni dalla domanda di riammissione;
che si rende necessario, pertanto, il riesame della rilevanza da parte del giudice a quo, della questione promossa alla stregua dello ius superveniens;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Restituisce gli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA