Ordinanza 387/1990 (ECLI:IT:COST:1990:387)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Camera di Consiglio del 26/06/1990;    Decisione  del 12/07/1990
Deposito de˙l 31/07/1990;    Pubblicazione in G. U. 12/09/1990 n.36
Norme impugnate:  
Massime:  16215
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 387

ORDINANZA 12-31 LUGLIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge Regione Veneto 7 settembre 1982, n. 44 (Norme per la disciplina dell'attività di cava), promosso con la ordinanza emessa il 18 luglio 1989 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza, sul ricorso proposto dalla S.p.a. ESCO ed altra contro l'Ufficio del Registro di Bassano del Grappa, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 luglio 1989 la Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza, sul ricorso proposto dalla S.p.a. ESCO ed altra contro l'Ufficio del Registro di Bassano del Grappa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 119 e 23 della Costituzione, dell'art. 20 della legge Regione Veneto 7 settembre 1982, n. 44, per avere introdotto "un onere tributario non contemplato espressamente da legge dello Stato";

che è intervenuta nel giudizio la Regione Veneto;

Considerato che l'erogazione pecuniaria suddetta nella sua disciplina rivela assenza di specifiche connotazioni tributarie, poiché non si rinvengono né i presupposti di una indistinta imposizione né quelli di tassazione specifica per un richiesto servizio;

che la prestazione in questione esorbitando, pertanto, dal complesso dei fenomeni tributari non incide sui contenuti dell'art. 119 Cost.;

che, peraltro, la norma in parola, riconnettendosi alle pianificazioni urbanistiche, e così inserendosi nel processo di gestione del territorio, appare riconducibile agli enunciati dell'art. 23 Cost. (confr. sentenza n. 167 del 1986);

che, pertanto, la questione, così come prospettato, è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 20 della legge Regione Veneto 7 settembre 1982, n. 44 (Norme per la disciplina dell'attività di cava), sollevata, in riferimento agli artt. 119 e 23 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA