Ordinanza 374/1990 (ECLI:IT:COST:1990:374)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 26/06/1990;    Decisione  del 12/07/1990
Deposito de˙l 25/07/1990;    Pubblicazione in G. U. 29/08/1990 n.34
Norme impugnate:  
Massime:  15948
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 374

ORDINANZA 12-25 LUGLIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 566, ottavo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1990 dal Pretore di Isernia nel procedimento penale a carico di Daigor Bic ed altri, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Isernia con ordinanza dell'8 febbraio 1990 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 566, ottavo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede la sindacabilità, da parte del giudice, del dissenso del P.M. al giudizio abbreviato";

Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata anteriormente all'apertura di un dibattimento di competenza pretorile promosso dal pubblico ministero con rito direttissimo ai sensi dell'art. 566 del codice di procedura penale;

e che l'art. 566, ottavo comma (più precisamente, la seconda parte di tale comma, a norma del quale "Si applicano le disposizioni dell'art. 452 comma 2°), risulta chiamato in causa erroneamente, trovando nella specie diretta applicazione, in forza del rinvio disposto dal comma denunciato, l'art. 452, secondo comma, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 183 del 1990, proprio "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 566, ottavo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Isernia con ordinanza dell'8 febbraio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI