Ordinanza 358/1990 (ECLI:IT:COST:1990:358)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 26/06/1990;    Decisione  del 11/07/1990
Deposito de˙l 20/07/1990;    Pubblicazione in G. U. 08/08/1990 n.32
Norme impugnate:  
Massime:  16338
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 358

ORDINANZA 11-20 LUGLIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), e successive modifiche, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 ottobre 1989 dal Tribunale di sorveglianza di Milano nel procedimento di sorveglianza relativo a Ruggeri Roberto, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 28 settembre 1989 dal Tribunale di sorveglianza di Milano nel procedimento di sorveglianza relativo a De Falco Dora, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella Camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Milano - con ordinanza emessa il 18 ottobre 1989 nel procedimento di sorveglianza relativo a Ruggeri Roberto (R.O. n. 232/90) e il 28 settembre 1989 nel procedimento di sorveglianza relativo a Di Falco Dora (R.O. n. 233/90) - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche, nella parte in cui preclude l'accesso all'affidamento in prova al condannato che non abbia subito un periodo minimo di detenzione;

Considerato che la Corte ha già dichiarato, con la sentenza n. 569 del 1989, costituzionalmente illegittimo l'art. 47, terzo comma, della legge n. 354/1975, come modificato dall'art. 11 della legge n. 663/1986;

che pertanto la questione sollevata è manifestamente inammissibile;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 89 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

Riuniti i giudizi dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, legge 26 luglio 1975 n. 354, così come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, sollevata, in riferimento agli artt.3, 13 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Milano con le ordinanze 18 ottobre e 26 settembre 1989, perché l'illegittimità è già stata dichiarata con sentenza 13 dicembre 1989, n. 659.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI