Ordinanza 325/1990 (ECLI:IT:COST:1990:325)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CASAVOLA
Camera di Consiglio del 13/06/1990;    Decisione  del 26/06/1990
Deposito de˙l 05/07/1990;    Pubblicazione in G. U. 18/07/1990 n.29
Norme impugnate:  
Massime:  15784
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 325

ORDINANZA 26 GIUGNO-5 LUGLIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1989 dal Tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Vatovec Rosa ed altro, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, titolare di pensione di riversibilità a carico della Gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni, aveva richiesto l'integrazione al minimo di tale trattamento, già negatogli dall'I.N.P.S. in quanto egli percepiva anche una pensione d'invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), il Tribunale di Trieste, con ordinanza emessa in data 6 aprile 1989, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui preclude tale integrazione in caso di cumulo degli anzidetti trattamenti, richiamando le numerose decisioni della Corte costituzionale in materia;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato con sentenza n. 373 del 1989 l'illegittimità costituzionale in parte qua della norma impugnata;

che, pertanto, la proposta questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) - già dichiarato illegittimo con sentenza n. 373 del 1989 - sollevata dal Tribunale di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI