Ordinanza 322/1990 (ECLI:IT:COST:1990:322)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: MENGONI
Camera di Consiglio del 23/05/1990;    Decisione  del 26/06/1990
Deposito de˙l 05/07/1990;    Pubblicazione in G. U. 18/07/1990 n.29
Norme impugnate:  
Massime:  15837 15838 15839
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 322

ORDINANZA 26 GIUGNO-5 LUGLIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 18 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1989 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Felisio Carlo e l'INPS, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso del giudizio di opposizione promosso da Carlo Felisio contro l'ordinanza-ingiunzione n. 2944 emessa il 26 giugno 1989 dall'INPS di Torino a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di contributi previdenziali, il Pretore di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale "del combinato disposto degli artt. 18 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non esige, quale requisito indispensabile dell'ordinanza-ingiunzione, l'indicazione del termine entro cui a pena di decadenza va proposta opposizione davanti al Pretore";

che, ad avviso del giudice remittente, le norme denunciate violano: a) l'art. 3 Cost. sotto specie del canone di coerenza logica dell'ordinamento giuridico, in quanto prevedono un trattamento difforme dal modello del decreto ingiuntivo e del decreto penale di condanna, la cui disciplina include il requisito formale dell'espresso avvertimento della facoltà di fare opposizione entro un certo termine (artt. 641 cod.proc.civ. e 460, primo comma, lett. e cod.proc.pen.); b) l'art. 24, secondo comma, Cost., dovendosi ritenere che la garanzia del diritto di difesa "riguarda non solo le attività applicate all'interno del procedimento giurisdizionale, ma anche i momenti antecedenti il giudizio, come, ad esempio, i procedimenti amministrativi, che, attraverso preclusioni, decadenze ecc., sono destinati ad avere una concreta incidenza a livello processuale"; c) l'art. 97, primo comma, Cost., relativamente al principio di imparzialità della pubblica amministrazione, atteso che "nel caso di specie l'ingiunzione proviene da un creditore che ha anche la veste di ente pubblico, e come tale deve rendere edotti i destinatari dei suoi provvedimenti delle facoltà che ai medesimi competono sul piano della tutela dei diritti";

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che la disciplina in esame non può essere messa a confronto con quella del decreto ingiuntivo e del decreto penale di condanna, ai fini di una valutazione alla stregua del principio di cui all'art. 3 Cost., perché la ratio delle norme sopra citate dei due codici di procedura, là dove prescrivono l'"espresso avvertimento" all'ingiunto o all'imputato circa il termine per fare opposizione al decreto, dipende dal mutamento del rito comportato dall'opposizione, e inoltre, per quanto concerne il decreto ingiuntivo, è connessa anche al potere del giudice di variare il termine legale riducendolo fino a cinque giorni o aumentandolo a trenta;

che il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., non implica l'obbligo dell'autorità che emette un provvedimento sanzionatorio di informare il destinatario in merito ai modi e ai termini di legge per l'esercizio della facoltà di opposizione (cfr., più in generale, Corte cost., sentenza n. 351 del 1989), dovendosi osservare, peraltro, che nelle ordinanze-ingiunzione emesse dall'INPS sono espressamente richiamate le norme regolatrici di tale procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni in materia di previdenza obbligatoria, e in particolare è richiamato all'attenzione dell'ingiunto l'art. 35 della legge citata, che indica il termine per proporre opposizione;

che il preteso obbligo di informazione non può derivare nemmeno dal principio di imparzialità dell'amministrazione, né in contrario possono essere addotte norme particolari che in qualche caso tale obbligo prevedono, come ad esempio l'art. 47, ultimo comma, della legge 30 aprile 1970, n. 639, relativo alle controversie in materia di prestazioni previdenziali, al quale inerisce una ragione peculiare determinata dalla complessa articolazione delle procedure di gravame in sede amministrativa e di ricorso in sede giudiziaria contro i provvedimenti adottati sulle domande di prestazione;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), sollevata dal Pretore di Torino, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI