Sentenza  263/1990 (ECLI:IT:COST:1990:263)
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Udienza Pubblica del 06/03/1990;    Decisione  del 23/05/1990
Deposito de˙l 25/05/1990;    Pubblicazione in G. U. 30/05/1990 n.22
Norme impugnate:  
Massime:  16372 16373
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 263

SENTENZA 23-25 MAGGIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento notificato il 14 dicembre 1989, depositato in Cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1989, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota in data 17 ottobre 1989 n. 47498/570 a firma del Comandante della Quarta Legione G.F., avente ad oggetto: "Legge 24 dicembre 1976, n. 898 - Caserme Cimon e Colbricon di Passo Rolle";

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avvocato Umberto Pototschnig per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, notificato il 14 dicembre 1989, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato la nota in data 17 ottobre 1989 con la quale il Comandante della 4a legione della Guardia di finanza di Trento respingeva la richiesta, avanzata della Provincia medesima, di sottoporre all'esame del Comitato misto paritetico di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari) i progetti dei lavori di ristrutturazione e ampliamento di due caserme della Guardia di finanza site in territorio provinciale.

Ritiene la Provincia ricorrente che la nota impugnata, invasiva di proprie competenze, sia illegittima e ne chiede l'annullamento per violazione dell'art. 8, nn. 5 e 6 e dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, anche in relazione all'art. 3 della legge n. 898 del 1976 citata, ovverosia per contrasto con le norme attributive di potestà primarie in materia di urbanistica, piani regolatori e tutela del paesaggio, nonché di funzioni consultive e collaborative in tema di coordinamento e armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e i programmi delle istallazioni militari, da intendersi questi ultimi come riferiti non solo alle nuove installazioni ma anche agli interventi di ristrutturazione relativi a quelle preesistenti, s'intende, aventi "un certo rilievo".

Diversamente, ove si ritenesse - come, ad avviso della ricorrente, mostra di fare l'Amministrazione dello Stato nel provvedimento impugnato - che la procedura ipotizzata dall'art. 3 della legge n. 898 citata sia riferibile solo alle "nuove" installazioni, la norma potrebbe venir sistematicamente elusa dagli organi statali i quali potrebbero sottoporre al Comitato i programmi relativi alle "nuove" strutture e poi procedere in via autonoma a rilevanti modificazioni ovvero alla sostituzione delle strutture esistenti.

2. - Si è costituito nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rilevando che la fattispecie, dalla quale ha avuto origine il conflitto, attiene a semplici lavori di restauro e di ristrutturazione di caserme militari esistenti, sì che inconferente parrebbe il richiamo ad una procedura dettata dal legislatore per l'armonizzazione tra piani di assetto territoriale e programmi di installazioni militari.

Quanto all'ammissibilità del ricorso, l'Avvocatura generale dello Stato esprime il dubbio che la "collaborazione", alla quale la legge chiama la Provincia nella specifica materia, non sia di per sé sufficiente a creare una attribuzione costituzionalmente qualificata e protetta e tale da legittimare l'ente a sollevare il proposto conflitto.

Considerato in diritto

1. - È stato sollevato dalla Provincia autonoma di Trento conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, relativamente ad una nota del 17 ottobre 1989 con cui il Comandante della 4ª Legione della Guardia di finanza comunicava di non dover accedere alla richiesta di sottoporre al Comitato misto paritetico, previsto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari), il progetto di ristrutturazione di alcune caserme site nel territorio della Provincia.

2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'assunto che, quando la collaborazione fra Stato e Regione (o Provincia autonoma) consiste, come nella specie, "in una non costituzionalmente qualificata possibilità di far conoscere il proprio punto di vista..., la circostanza soggettiva - essere chiamata a collaborare una Regione (o Provincia autonoma) - non è di per sé sufficiente a che si abbia attribuzione costituzionalmente qualificata e protetta".

Osserva al riguardo la Corte che la collaborazione, consistente nell'intervento nel procedimento - per l'attuazione di programmi di installazioni militari e per le conseguenti limitazioni - del Comitato misto paritetico di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è prevista per armonizzare gli interessi dello Stato con quelli che attengono alla materia della gestione del territorio che rientra in larga parte nelle attribuzioni delle Regioni ed in quelle, più ampie, delle Provincie autonome. Di conseguenza l'omessa richiesta del parere del Comitato paritetico predetto, in presenza di una attività che si ritenga rientrare fra quelle per cui tale parere sia previsto, legittima la Provincia autonoma alla proposizione di un ricorso per conflitto di attribuzioni perché questo, come già ritenuto da questa Corte (sent. n. 1065 del 1988 cit. e, su materia diversa, sent. n. 206 del 1985), si concreta anche in tale ipotesi in una vindicatio potestatis nei confronti dello Stato.

3. - Nel merito il ricorso è fondato.

Nella richiamata sentenza n. 1065 del 1988, questa Corte ha già affermato il principio secondo cui la consultazione del Comitato misto paritetico, in precedenza indicato, non è circoscritta solo alle ipotesi di imposizione di servitù in senso stretto, ma è estesa ad ogni tipo di installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.

Nel caso di specie la Provincia autonoma di Trento lamenta che i progetti dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento di due caserme della Guardia di finanza site in passo Rolle comportino delle limitazioni all'uso del territorio tali da imporre il previo ricorso alla consultazione del Comitato previsto dall'art. 3 della legge del 1976, n. 898.

L'assunto della Provincia ricorrente deve essere condiviso, non apparendo corretta la contraria tesi difensiva della Presidenza del Consiglio, adesiva a quella sostenuta dal Comandante della legione della Guardia di finanza nella nota impugnata, secondo cui tale consultazione sarebbe prevista solo nell'ipotesi di nuovi insediamenti, mentre nella specie i progetti riguardavano l'ampliamento di strutture preesistenti.

In proposito va invece osservato come non possa esservi dubbio che il procedimento previsto dall'art. 3 della legge n. 898 debba essere attivato quando (come nella specie non è contestato ed anzi risulta dalla corrispondenza intercorsa fra il Comando della Guardia di finanza e la Provincia autonoma) la ristrutturazione di edifici preesistenti esuli dalla tipologia delle manutenzioni ordinarie e straordinarie o comunque delle trasformazioni interne - per le quali, secondo la disciplina edilizia ordinaria, non è richiesta né concessione né autorizzazione - e di quelle esterne, per le quali, sempre secondo la disciplina edilizia ordinaria, è richiesta la sola autorizzazione. Non sembra difatti potersi negare che tale tipo di interventi di ristrutturazione esiga quella armonizzazione tra interessi pubblici diversi, affidati gli uni allo Stato e gli altri alla Provincia autonoma, trattandosi di opere che se venissero realizzate da privati dovrebbero essere assentite da concessione edilizia, in quanto comportanti una trasformazione del territorio (art. 1 della legge n. 10 del 1977) che incide sulla materia urbanistica di spettanza provinciale.

Ma, una volta che la concessione non è richiesta sol perché si tratta di opere di carattere militare, proprio perché esse comportano una trasformazione del territorio non può negarsi che al contemperamento tra i contrapposti interessi dello Stato e quelli delle Regioni (o Province autonome), che sono titolari di poteri nella gestione del territorio, debba pervenirsi attraverso il procedimento collaborativo in sede di Comitato misto paritetico, salve le definitive determinazioni del Ministro della difesa e, per ultimo, del Consiglio dei Ministri, qualora non sia possibile risolvere l'eventuale contrasto nel tempo ragionevolmente richiesto dalla urgenza degli interventi (sent. n. 1065 cit.).

4. - Nella nota del Comando della Legione della Guardia di finanza, oggetto dell'impugnativa, si adombra anche la tesi, non ripresa peraltro negli scritti difensivi della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo cui la Guardia di finanza non sarebbe da ritenere destinataria della normativa contenuta nella legge n. 898 del 1976, perché questa si riferirebbe esclusivamente alle istallazioni delle Forze Armate in senso proprio, quali l'Esercito (compresa l'Arma dei Carabinieri), la Marina e l'Aeronautica.

L'assunto è privo di fondamento, essendo la Guardia di finanza un Corpo militare e quindi le installazioni ad esso relative rientrano senz'altro nella previsione dell'art. 3 di detta legge che, al primo comma, prevede l'istituzione del Comitato paritetico "per l'esame... dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale della regione ed i programmi delle installazioni militari..." usando una formula così ampia da comprendervi certamente anche quelle di un Corpo militare, quale è appunto la Guardia di finanza.

Se, in ipotesi, dalla previsione della legge del 1976 n. 898 dovessero escludersi gli insediamenti edilizi di pertinenza di tale Corpo, non è che tale tipo di interventi potrebbe ritenersi sottratto ad ogni potere delle Regioni e delle Province autonome. Trattandosi, infatti, di insediamenti di opere pubbliche che importano trasformazione del territorio, risulterebbero allora applicabili forme collaborative più intense, quali quella dell'intesa (art. 81 del d.P.R. n. 616 del 1977 e art. 12 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526) che sostituisce le concessioni e le autorizzazioni previste per gli interventi edilizi in genere; evenienza questa che inciderebbe in modo ancor più limitativo sugli interessi dello Stato, i quali, invece, quando si tratti di installazioni militari, in base all'ampia formulazione dell'art. 3 della legge del 1976, n. 898, devono essere opportunamente armonizzati con lo speciale procedimento di consultazione ivi previsto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, nel caso in cui la Provincia di Trento ne faccia richiesta, di procedere alla ristrutturazione di preesistenti Caserme della Guardia di finanza, che si concreti in opere di ampliamento esterno di queste, senza la previa consultazione del Comitato misto paritetico previsto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI