Ordinanza 233/1990 (ECLI:IT:COST:1990:233)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 04/04/1990;    Decisione  del 03/05/1990
Deposito de˙l 08/05/1990;    Pubblicazione in G. U. 16/05/1990 n.20
Norme impugnate:  
Massime:  15471
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 233

ORDINANZA 3-8 MAGGIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1989 dal Pretore di Trieste nel procedimento penale a carico di Lol Davide, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella Camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il pretore di Trieste con ordinanza emessa il 29 maggio 1989 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede la possibilità di applicazione del beneficio a tutti i reati anche puniti con pena congiunta pecuniaria e detentiva;

Considerato che tale questione è stata più volte dichiarata manifestamente inammissibile a seguito della sentenza n. 350 del 1985 (confronta, da ultima, l'ordinanza n. 89 del 1990);

che il giudice a quo non adduce argomenti o profili nuovi ed anzi mostra di ignorare le decisioni citate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Trieste con ordinanza emessa il 29 maggio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI