N. 214
ORDINANZA 4-12 APRILE 1990
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 60 del 2 febbraio 1990;
Udito nella Camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Considerato che, per quanto si riferisce all'ordinanza 6 giugno 1989 del Tribunale militare di Padova, nel procedimento penale contro Purpiglia Pasquale, mentre la motivazione della sentenza nella parte in cui si riferisce alla manifesta inammissibilità riguarda ampiamente anche la questione di legittimità dell'art. 219 codice penale militare di pace, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nel testo invece del dispositivo della sentenza n. 60 del 1990 è stata omessa per errore la trascrizione delle parole "dell'art. 219 e";
che, pertanto, si ravvisa la necessità di correggere l'errore materiale occorso;
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone che nella sentenza n. 60 del 1990 sia corretto il seguente errore materiale:
nel dispositivo, al secondo rigo del numero 1 dopo le parole "legittimità costituzionale" siano inserite le parole "dell'art. 219 e".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI