N. 213
ORDINANZA 4-12 APRILE 1990
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1989 dal TAR del Veneto sul ricorso proposto da Dumitrescu Bartes Tudor Alexandru contro l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Padova, iscritta al n. 644 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che con l'ordinanza suddetta il TAR del Veneto ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 - in riferimento all'art. 10, terzo comma, della Costituzione - nella parte in cui, prevedendo l'iscrizione all'albo dei medici per gli stranieri dotati della relativa abilitazione, la limita ai cittadini di Stati con i quali il Governo italiano abbia stipulato un accordo speciale sulla base della reciprocità, senza consentirla, anche in mancanza di detti accordi, agli stranieri ai quali sia impedito nello Stato di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche;
Considerato che, nelle more del giudizio avanti la Corte costituzionale, l'art. 10, settimo comma, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha introdotto la possibilità per i cittadini extracomunitari in possesso di laurea o di diploma conseguiti in Italia di chiedere l'iscrizione agli albi professionali in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni, e che pertanto si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale da parte del giudice rimettente, al quale vanno quindi rinviati gli atti rispettivi;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Veneto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI