Sentenza  193/1990 (ECLI:IT:COST:1990:193)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: PESCATORE
Camera di Consiglio del 21/03/1990;    Decisione  del 04/04/1990
Deposito de˙l 12/04/1990;    Pubblicazione in G. U. 24/04/1990 n.17
Norme impugnate:  
Massime:  15971
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 193

SENTENZA 4-12 APRILE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, primo comma, e 56 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata sul ricorso proposto da Materi Filippo contro l'E.N.P.A.S. ed altro, iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, primo comma, e 56 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

La questione si è posta a seguito del ricorso proposto dal dott. Filippo Materi, già dipendente del Ministero dei trasporti e in quiescenza dall'1 febbraio 1986, contro l'E.N.P.A.S., che in osservanza dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, aveva ritenuto non riscattabile il servizio prestato dal ricorrente dal 9 dicembre 1946 al 31 agosto 1968 alle dipendenze del soppresso Ente Autotrasporto Merci, in quanto per lo stesso gli era già stata liquidata analoga indennità previdenziale.

Ad avviso del giudice a quo, il menzionato art. 2 deve ritenersi implicitamente abrogato dagli impugnati artt. 15, primo comma, e 56 del d.P.R. n. 1032 del 1973.

L'art. 15 prevede infatti che "i servizi statali non compresi nell'art. 14 nonché i servizi non statali e i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto" per la liquidazione dell'indennità di buonuscita. A sua volta il successivo art. 56 sancisce l'abrogazione delle "norme incompatibili con quelle contenute nel presente testo unico".

Facendo cadere la condizione negativa posta dall'art. 2, il legislatore delegato avrebbe però violato l'art. 76 della Costituzione.

Con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (avente ad oggetto modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249) il Governo era stato infatti delegato "a provvedere.... alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie, apportando, ove d'uopo, alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento, ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità delle norme e sempre con i criteri indicati nel comma precedente": cioè quelli della "semplificazione" e dello "snellimento delle procedure....".

In definitiva, conclude il giudice rimettente, l'art. 15 del d.P.R. n. 1032 del 1973 ha apportato modifiche di carattere sostanziale al precedente regime normativo concernente i servizi riscattabili, laddove il legislatore delegante aveva consentito le sole necessarie modifiche attinenti agli aspetti procedurali della materia.

È quindi rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, primo comma, e 56 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui non escludono, alla stregua di quanto disposto dall'abrogato art. 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, la possibilità per il dipendente statale di riscattare, ai fini dell'indennità di buonuscita, i servizi pregressi per i quali sia stata liquidata analoga indennità previdenziale, in violazione dell'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega con riferimento all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

2. - L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, del 10 gennaio 1990.

3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che conclude per l'infondatezza della questione.

Le norme denunciate - osserva l'Avvocatura - non hanno modificato nella sostanza l'art. 2 della legge n. 1368 del 1965, perché hanno semplicemente omesso di esplicitare il principio di carattere generale, secondo cui un periodo di servizio può essere utilizzato una volta sola ai fini del trattamento di previdenza: le norme denunciate, cioè, non consentono affatto che un periodo, già considerato ai fini previdenziali (con la fruizione della relativa indennità) possa una seconda volta, e cioè ai fini della buonuscita E.N.P.A.S., essere utilizzato per effetto del riscatto. Il silenzio della norma sul punto lascia operante il consolidato principio, secondo cui il servizio prestato nella pubblica amministrazione - sia esso effettivo o riscattato - può concorrere per una sola volta alla costituzione della base pensionabile e dell'indennità di buonuscita (principio ben noto e costantemente seguito dagli organi amministrativi). Sicché può ritenersi che gli artt. 15, primo comma, e 56 del d.P.R. n. 1032 del 1973, semplificando anche nella forma la disciplina riguardante l'istituto del riscatto ai fini previdenziali, abbiano convenientemente assolto il compito di snellirne la relativa procedura, giusta quanto previsto dalla legge di delega.

Considerato in diritto

1. - L'art. 15, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, consente di riscattare per la buonuscita i servizi statali non compresi nel precedente art. 14, nonché i servizi non statali e i periodi di tempo, di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato. A sua volta, l'art. 56 dello stesso d.P.R. dichiara abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel testo unico.

Ad avviso del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, il combinato disposto dei due articoli menzionati comporta l'abrogazione dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, il quale limita la riscattabilità per la buonuscita dei servizi prestati presso gli enti di provenienza anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali, ai servizi per i quali non sia stata già liquidata analoga indennità previdenziale.

Sotto questo aspetto, il decreto legislativo considerato si porrebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione. Il legislatore delegato avrebbe infatti apportato modifiche di carattere sostanziale al precedente regime normativo concernente i servizi riscattabili, mentre la legge di delegazione avrebbe consentito soltanto modifiche attinenti agli aspetti procedurali della disciplina.

2. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata si fonda dunque sull'effetto abrogativo che gli artt. 15, primo comma, e 56 del d.P.R. n. 1032 del 1973 eserciterebbero nei confronti dell'art. 2 della legge n. 1368 del 1965. Sarebbe infatti la modifica normativa conseguente all'abrogazione a rendere il decreto delegato eccedente rispetto alla delega.

Senonché l'incompatibilità dell'art. 2 della legge n. 1368 del 1965 con il primo comma dell'art. 15 del d.P.R. n. 1032 del 1973 non è così evidente, né così certa, come l'ordinanza di rimessione sostiene, limitandosi a porre a raffronto il contenuto letterale delle due norme e traendone in modo apodittico la conseguenza abrogativa.

All'opposto, anche alla stregua dell'orientamento del Consiglio di Stato in sede consultiva, è dato per certo proprio il contrario, e cioè che, pur dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 1032 del 1973, l'art. 2 della legge n. 1368 del 1965 è tuttora in vigore; quindi, i servizi già ricordati in tanto sono riscattabili, agli effetti della liquidazione da parte dell'E.N.P.A.S. dell'indennità di buonuscita, in quanto non sia stata già corrisposta dall'ente di provenienza del dipendente analoga indennità previdenziale.

Del resto, risulta sufficientemente chiaro che con il primo comma del menzionato art. 15, ed anche con il successivo secondo comma, il legislatore delegato ha provveduto soltanto a stabilire quali siano i servizi suscettibili di riscatto ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita. Rispetto ad una tale enunciazione, potrebbero considerarsi contrastanti eventuali previsioni che escludessero dalla riscattabilità una o più categorie di servizi, mentre opera ad un livello diverso la norma che, con riferimento a tutti i servizi considerati, impedisce il cumulo delle indennità previdenziali di fine rapporto.

Qualunque valutazione voglia darsi di tale regola - che risulta peraltro ragionevole e conforme al principio per cui la medesima prestazione lavorativa, come non può dar luogo ad una pluralità di rapporti retributivi, così non può dar luogo ad una pluralità di rapporti previdenziali - è evidente che si tratta di regola la cui asserita incompatibilità con il più volte menzionato art. 15 non appare sorretta dagli argomenti esposti nell'ordinanza di rimessione.

Alla stregua della esposta interpretazione della norma censurata, non sussiste il denunciato contrasto con la legge di delegazione e deve essere quindi esclusa la violazione dell'art. 76 della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, primo comma, e 56 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI