Ordinanza 15/1990 (ECLI:IT:COST:1990:15)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Camera di Consiglio del 29/11/1989;    Decisione  del 18/01/1990
Deposito de˙l 23/01/1990;    Pubblicazione in G. U. 31/01/1990 n.5
Norme impugnate:  
Massime:  14888
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 15

ORDINANZA 18-23 GENNAIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.159 e 160 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Festa Giacomo iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 la Corte dei conti, sul ricorso proposto da Giacomo Festa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, degli articoli 159 e 160 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) per la parte in cui prevedono che la liquidazione di pensione di riversibilità in favore del vedovo di pubblica dipendente sia effettuata su domanda dell'interessato;

Considerato che il ricorrente, vedovo di un'insegnante elementare deceduta in attività di servizio il 15 aprile 1954, ha proposto il ricorso essendogli stata liquidata la pensione solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), mentre - sostiene - tale trattamento avrebbe dovuto essergli attribuito dalla data del decesso della moglie; che, per quanto precede, la questione così come posta non rileva e va dichiarata, pertanto, manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt.159 e 160 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato) in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI