N. 136
ORDINANZA 7-16 MARZO 1990
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1989 dal Pretore di Ariano Irpino - Sezione distaccata di Grottaminarda, nel procedimento civile vertente tra Scoppettuolo Giuseppe e Di Donato Giovanni, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Ariano Irpino, Sezione distaccata di Grottaminarda, nel procedimento civile vertente tra Scoppettuolo Giuseppe e Di Donato Giovanni, con ordinanza del 13 luglio 1989 (R.O. n. 487 del 1989), ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 102, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui consente la sostituzione di un Pretore, in caso di urgenza, con altro magistrato del circondario, in riferimento all'art. 25 della Costituzione in quanto non risulta salvaguardata la competenza degli altri magistrati dello stesso ufficio giudiziario e non sono previsti criteri precisi e predeterminati secondo cui operare la sostituzione;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità o quanto meno per la infondatezza della questione;
Considerato che la norma censurata è stata abrogata con l'art. 7 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni);
che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice remittente per un nuovo esame della questione sollevata;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ariano Irpino, Sezione distaccata di Grottaminarda.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI