N. 135
ORDINANZA 7-16 MARZO 1990
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, ultimo comma, e 138, n. 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1989 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Maisto Armando contro la Prefettura di Napoli ed altro, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Maisto Armando nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 marzo 1989 (pervenuta il 21 novembre 1989) il Consiglio di Stato, sul ricorso proposto da Maisto Armando contro Prefettura di Napoli ed altro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11, ultimo comma, e 138 n. 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), "nella parte in cui prevede che l'approvazione della nomina a guardia giurata debba necessariamente essere revocata a seguito di condanna per delitto", in riferimento all'art. 3 Cost.;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della sollevata questione;
Considerato che successivamente all'ordinanza di remissione è stata approvata la legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) la quale, tra l'altro, all'art. 4 (sostitutivo dell'art. 166 del codice penale) espressamente dispone che "la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo (...) per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorative";
che nella fattispecie sottoposta al giudice a quo risulta essere stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti del ricorrente;
che pertanto si rende necessario restituire gli atti al Collegio rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della prospettata questione;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI