N. 131
ORDINANZA 7-16 MARZO 1990
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. AldoCORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131 del codice di procedura penale del 1930, in relazione all'art. 1 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (Norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 giugno 1989 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di Zampagna Marcello ed altri, iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 25 maggio 1989 dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Messina nel procedimento penale a carico di Autru Ryolo ed altri, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Sezione istruttoria della Corte d'appello di Messina con ordinanza emessa il 25 maggio 1989 e la Sezione istruttoria della Corte d'appello di Reggio Calabria con ordinanza emessa il 29 giugno 1989 hanno sollevato, l'una in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'altra in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 131 del codice di procedura penale del 1930 e, "di riflesso", dell'art. 1 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, "nella parte in cui attribuisce ad un organo giudiziario (Sezione istruttoria) la competenza ad applicare le sanzioni ivi previste (sospensione dall'esercizio professionale) "contro il difensore dell'imputato che abbandona la difesa", sottoponendo così tale difensore a un procedimento penale aggiuntivo rispetto a quello cui egli già soggiace e deve soggiacere (per l'art. 130) davanti al Consiglio dell'ordine";
e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo, in via principale, che - a seguito della "sopravvenuta entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, e perciò della norma contenuta nell'art. 105", con la quale è stata "deferita alla competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine Forense la irrogazione delle sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa dell'imputato" - venga disposta la restituzione degli atti ai giudici a quibus per un nuovo esame della rilevanza e, in subordine, che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale approvato con il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, il cui art. 105 attribuisce al consiglio dell'ordine forense la "competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiutio della difesa di ufficio";
e che spetta ai giudici a quibus verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttore rilevante;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Messina e alla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990
Il direttore di cancelleria: MINELLI