Ordinanza 120/1990 (ECLI:IT:COST:1990:120)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Camera di Consiglio del 18/01/1990;    Decisione  del 06/03/1990
Deposito de˙l 09/03/1990;    Pubblicazione in G. U. 21/03/1990 n.12
Norme impugnate:  
Massime:  15111
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 120

ORDINANZA 6-9 MARZO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nonché dell'art. 23 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1989 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Tschigg Filomena e Zublasing Heinrich ed altri, iscritta al n. 442 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di separazione personale tra coniugi, la Corte di appello di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come novellato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché dell'art. 23 di quest'ultima legge, che prevedono che l'appello avverso le sentenze pronunciate in tali giudizi "è deciso in camera di consiglio";

che il giudice a quo, ritenuta la rilevanza della questione - perché l'appello è stato proposto con atto di citazione, pur conservabile come ricorso, regolarmente notificato, ma depositato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata - dubita della legittimità costituzionale delle norme denunciate, che avrebbero introdotto il rito camerale in un solo grado del giudizio, nel quale più incisiva è la cognizione del merito, e per processi altamente conflittuali, al di fuori di obiettive e razionali esigenze che sole avrebbero giustificato la scelta del legislatore; e che la omessa indicazione delle norme procedurali applicabili in tali processi di appello (specie in tema di facoltà di prova), non ovviabile con alcuna attività interpretativa, costituirebbe di per sé vizio di legittimità costituzionale;

che non si è costituita alcuna parte privata;

che è invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, eccependo la inammissibilità della questione, per avere il giudice remittente omesso la scelta interpretativa in ordine alle norme procedurali applicabili al giudizio di appello in esame, e, nel merito, negando che il legislatore, con le norme denunciate, abbia introdotto il rito camerale, sicché inconferenti apparirebbero le censure inerenti alla pretesa sommarietà del giudizio, e sostenendo viceversa che la "camera di consiglio" sia prevista per la sola fase decisoria e valga ad escludere - salva specifica autorizzazione del giudice - lo scambio di comparse conclusionali e/o la discussione orale per esigenze di rapidità e di riservatezza, discrezionalmente apprezzate dal legislatore, senza alcuna incidenza sul diritto di difesa delle parti;

Considerato che la eccezione di inammissibilità va disattesa in quanto dall'ordinanza di rimessione si ricava che, diversamente da quanto si asserisce dall'interveniente, il giudice a quo ha operato la scelta interpretativa circa la non applicabilità alla intera fase dell'appello delle norme procedurali tipiche del procedimento contenzioso, precisando al riguardo che altrimenti "non si vedrebbe quale utilità pratica possa avere indotto il legislatore ad una tale riforma", ovverosia all'introduzione del rito camerale in detta fase del processo;

che, nel merito, questioni sostanzialmente identiche, sono già state dichiarate non fondate con sentenza n. 543 del 1989 e manifestamente infondate con ordinanza n. 587 del 1989 e non risultano profili nuovi che possano indurre la Corte ad un diverso avviso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonché dell'art. 23 di quest'ultima legge, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI