N. 10
ORDINANZA 13 DICEMBRE 1989-2 GENNAIO 1990
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale), promossi con ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, notificati il 10 e il 28 agosto 1989, depositati in cancelleria il 17 agosto e il 1° settembre successivi ed iscritti ai nn. 68 e 71 del registro ricorsi 1989;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Cheli;
Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 10 agosto 1989 e depositato il 17 agosto 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi nono e decimo, del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale) in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione ed agli artt. 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
che, la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 28 agosto 1989 e depositato il 1° settembre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 in riferimento agli artt. 3, 32, 77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione;
che si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere la reiezione dei ricorsi;
Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
che il decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 non è stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226, serie generale, del 27 settembre 1989;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 555 del 1989), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale) sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione ed agli artt. 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 32, 77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI