Ordinanza 94/1989 (ECLI:IT:COST:1989:94)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Camera di Consiglio del 25/01/1989;    Decisione  del 22/02/1989
Deposito de˙l 03/03/1989;    Pubblicazione in G. U. 08/03/1989 n.10
Norme impugnate:  
Massime:  15187
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 94

ORDINANZA 22 FEBBRAIO-3 MARZO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, promossi con quattro ordinanze emesse il 24 giugno 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Taranto rispettivamente iscritte ai nn. 564, 565, 566 e 567 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con quattro ordinanze emesse il 24 giugno 1987 (pervenute il 27 settembre 1988) dalla Commissione tributaria di primo grado di Taranto è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, nella parte in cui vieta, in deroga all'art. 3 del codice di procedura penale, la sospensione del procedimento tributario in pendenza di un giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sulla vertenza in atto, creando ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti che pur indiziati di uno stesso reato possono o meno avvalersi del giudizio penale a seconda che per essi il processo penale si concluda prima di quello tributario o viceversa, in violazione anche del diritto di difesa;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti un'identica questione;

che questa è già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 349 del 1987 (confermata dalle ordinanze n. 988 e n. 432 del 1988), senza che siano stati dedotti profili e argomenti diversi da quelli già presi in esame, o comunque tali da indurre la Corte a modificare il precedente orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Taranto con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI