Ordinanza 91/1989 (ECLI:IT:COST:1989:91)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 14/12/1988;    Decisione  del 22/02/1989
Deposito de˙l 03/03/1989;    Pubblicazione in G. U. 08/03/1989 n.10
Norme impugnate:  
Massime:  15180
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 91

ORDINANZA 22 FEBBRAIO-3 MARZO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore), promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Petrucci Ennio, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 19 aprile 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale (come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400), nella parte in cui, lasciando "immodificata la norma già dichiarata illegittima" con sentenza n. 224 del 1983, "esclude il diritto dell'imputato a proporre appello avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento emessa dal pretore a seguito di estinzione del reato per amnistia o prescrizione";

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 922 del 1988 (v. anche l'ordinanza di manifesta inammissibilità n. 1137 del 1988), ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale (come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400), proprio "nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia", e, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 399, primo comma, del codice di procedura penale (come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400), proprio "nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore), nelle parti in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, già dichiarato costituzionalmente illegittimo in tali parti con sentenza n. 922 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI