N. 89
ORDINANZA 22 FEBBRAIO-3 MARZO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177- bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1987 dal Tribunale di Vigevano nel procedimento penale a carico di Bernard Andrè ed altri, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Vigevano, con ordinanza del 22 ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 177-bis del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che l'avviso ivi indicato sia redatto nella lingua propria del destinatario, qualora straniero";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che la questione proposta non coinvolge solo l'istituto delle notificazioni degli atti processuali, ma, più in generale, il regime della lingua degli atti nel procedimento penale, con conseguente necessità di individuare esattamente il presupposto al quale ricollegare il diritto dell'imputato straniero a vedersi notificare in una lingua per lui accessibile gli atti processuali che lo riguardano: presupposto in ipotesi ravvisabile non soltanto, come sembrerebbe suggerire l'ordinanza di rimessione attraverso la denuncia dell'art. 177-bis del codice di procedura penale, nella qualità di straniero il cui luogo di dimora all'estero risulti con precisione dagli atti processuali, ma anche nella semplice qualità di straniero senza ulteriori specificazioni; ovvero nella constatazione che dagli atti non emerga la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato straniero (v., in tal senso, l'art. 169, terzo comma, del nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) o che, più semplicemente, la lingua italiana non sia a lui comprensibile (v., in tal senso, la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione);
e che il petitum avuto di mira dal giudice a quo richiederebbe, da parte di questa Corte, un intervento additivo, non univoco né costituzionalmente obbligato, implicante, quindi, scelte discrezionali riservate al legislatore;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 177- bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vigevano con ordinanza del 22 ottobre 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI