Ordinanza 72/1989 (ECLI:IT:COST:1989:72)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CONSO - Redattore:  - Relatore: DELL'ANDRO
Camera di Consiglio del 11/01/1989;    Decisione  del 09/02/1989
Deposito de˙l 23/02/1989;    Pubblicazione in G. U. 01/03/1989 n.9
Norme impugnate:  
Massime:  15163
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 72

ORDINANZA 9-23 FEBBRAIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare di pace e di guerra e norme complementari), dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) e dell'art. 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civili dei magistrati), promossi con 41 ordinanze emesse dal Tribunale militare di Padova, iscritte dal n. 386 al n. 392 e dal n. 515 al n. 548 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 35, 36 e 42, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con le ordinanze indicate in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare di pace e di guerra e norme complementari), dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) e dell'art. 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civili dei magistrati), in riferimento agli artt. 3, 13, 28, 97, 101, 105, 107 e 108 Cost., giacché dalla mancanza, verificatasi a seguito della sentenza di questa Corte n. 266 del 1988, di organi competenti ad esercitare il potere disciplinare nei confronti dei magistrati militari discenderebbero le seguenti violazioni:

1) degli artt. 28, 97, primo comma, 105 e 107 Cost., restando la responsabilità disciplinare priva del requisito della deterrenza;

2) dell'art. 101, secondo comma, Cost., in quanto la previsione della responsabilità civile e penale non basterebbe, da sola, a garantire il pieno rispetto della legge da parte del giudice militare;

3) dell'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di trattamento, tra imputato militare giudicato dal giudice militare, ossia da un giudice non soggetto ad attuale e concreta responsabilità disciplinare, ed imputato militare giudicato (per effetto di connessione) dal giudice ordinario, ossia da un giudice passibile di sanzione disciplinare e, pertanto, più vincolato alla legge;

4) dell'art. 13 Cost., in quanto la libertà personale potrebbe venir limitata, al di fuori dei casi e modi normativamente previsti, ad opera d'un giudice la cui totale soggezione alla legge non sarebbe sufficientemente garantita;

5) dell'art. 108, secondo comma, Cost., poiché non vi sarebbero sufficienti garanzie delle condizioni d'indipendenza degli ufficiali-giudici in ragione della loro sottoposizione al potere gerarchico-disciplinare per lo svolgimento dell'attività extra-giudiziaria e, pertanto, ad un controllo che potrebbe trasformarsi in censura dell'attività giudiziaria;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni;

Considerato che in ragione dell'identità delle questioni sollevate i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con la sentenza n. 266 del 1988, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui consente che i provvedimenti ivi previsti siano ulteriormente adottati con la procedura di cui allo stesso articolo;

che con legge 30 dicembre 1988, n. 561 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989) è stato istituito il "Consiglio della magistratura militare", al quale sono state assegnate, tra l'altro, attribuzioni concernenti i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati militari;

che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti all'autorità remittente, affinché valuti, alla stregua della normativa sopravvenuta, se le sollevate questioni di legittimità costituzionale siano tuttora rilevanti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di Padova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI