Ordinanza 68/1989 (ECLI:IT:COST:1989:68)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 09/11/1988;    Decisione  del 09/02/1989
Deposito de˙l 23/02/1989;    Pubblicazione in G. U. 01/03/1989 n.9
Norme impugnate:  
Massime:  15155 15156
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 68

ORDINANZA 9-23 FEBBRAIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, promossi con ordinanze del 16 novembre e del 23 novembre 1986, emesse dal Tribunale di Firenze, e con 14 ordinanze del 13 gennaio 1988, emesse dal Tribunale di Pistoia, rispettivamente iscritte ai nn. 284, 296, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 e 321 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nelle Gezzette Ufficiali della Repubblica nn. 26, 27 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanze del 16 novembre 1987 (R.O. n. 284/1988) e del 23 novembre 1986 (R.O. n. 296/1988), e il Tribunale di Pistoia, con ordinanze del 13 gennaio 1988 (R.O. nn. 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 e 321, tutte del 1988), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359 (convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440), nella parte in cui prevede la riliquidazione della indennità premio di servizio senza rivalutazione e senza interessi, per violazione degli artt. 3 della Costituzione, verificandosi disparità di trattamento tra lavoratori privati e lavoratori pubblici in ordine alle indennità di fine rapporto, 36 e 38 della Costituzione, venendo meno la esigenza di sostentamento soddisfatta anche dalla indennità de qua avvenendo il pagamento con considerevole ritardo e con moneta svilita;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione;

considerato che i sedici ricorsi, siccome prospettano la stessa questione, vanno riuniti per l'evidente connessione e decisi con unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 1060, depositata il 6 dicembre 1988, ha dichiarato non fondata la questione sollevata per quanto riguarda la mancata previsione della rivalutazione delle somme erogate a titolo di riliquidazione della indennità premio di servizio e fondata invece per quanto riguarda il diniego della corresponsione di interessi;

che, pertanto, la questione sollevata rispettivamente per il primo profilo (mancata rivalutazione delle somme corrisposte a titolo di riliquidazione della indennità de qua) va dichiarata manifestamente infondata, mentre per l'altro profilo (quello del diniego di interessi) va dichiarata inammissibile essendo la norma censurata già espunta dall'ordinamento a seguito e per effetto della avvenuta declaratoria di incostituzionalità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative dei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma quarto, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui non prevede la rivalutazione delle somme corrisposte per la riliquidazione della indennità premio di servizio;

b) la manifesta inammissibilità della questione per la parte in cui la norma censurata non prevede la corresponsione degli interessi sulle dette somme perché già dichiarata costituzionalmente illegittima nella stessa parte con la sentenza n. 1060 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI