Ordinanza 67/1989 (ECLI:IT:COST:1989:67)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 09/11/1988;    Decisione  del 09/02/1989
Deposito de˙l 23/02/1989;    Pubblicazione in G. U. 01/03/1989 n.9
Norme impugnate:  
Massime:  15159
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 67

ORDINANZA 9-23 FEBBRAIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1988 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Cerino Neda, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Cerino Neda e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 20 gennaio 1988 (R.O. n. 283/1988), nel procedimento promosso da Cerino Neda contro l'I.N.A.D.E.L., diretto ad ottenere la condanna del convenuto alla corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme corrisposte in ritardo a titolo di indennità premio di servizio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura civile, in quanto interpretato come non applicabile in caso di tardivo pagamento dei crediti previdenziali, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione verificandosi disparità di trattamento tra crediti retributivi e crediti previdenziali e venendo meno la funzione soddisfattoria dei bisogni del lavoratore che svolgono i trattamenti di fine rapporto;

che la parte privata costituitasi nel giudizio, ha concluso per l'accoglimento della questione, mentre l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione;

Considerato che identica questione è stata già dichiarata da questa Corte, con sentenza n. 408 del 1988, non fondata nei sensi di cui in motivazione;

che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI