Ordinanza 65/1989 (ECLI:IT:COST:1989:65)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 09/11/1988;    Decisione  del 09/02/1989
Deposito de˙l 23/02/1989;    Pubblicazione in G. U. 01/03/1989 n.9
Norme impugnate:  
Massime:  12025
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 65

ORDINANZA 9-23 FEBBRAIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato; estensione agli altri Corpi di Polizia nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione), e dell'art. 5 del decreto legge 28 agosto 1987, n. 356 (Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1987, n. 436, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1988 dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - Sezione di Parma - sui ricorsi riuniti proposti da Abis Paolo ed altri e Ferraro Gaetano ed altri, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna - Sez. di Parma -, con ordinanza emessa il 22 febbraio 1988 (R.O. n. 272/88), nel procedimento promosso da Abis Paolo ed altri agenti di custodia contro il Ministero di Grazia e Giustizia, diretto ad ottenere, dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 69 del 1984, il pagamento del lavoro straordinario nella misura di lire 6.112 orarie così come corrisposto agli agenti di Polizia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34, nella parte in cui non include tra i beneficiari dei miglioramenti economici apportati e propriamente per quanto riguarda il compenso per lavoro straordinario, anche gli agenti di custodia, nonostante il principio sancito dall'art. 43, sedicesimo comma, della legge n. 121 del 1981, dell'estensione automatica di tutti i benefici economici concessi al personale della Polizia di Stato e quella degli altri Corpi di Polizia;

b) dell'art. 5 del decreto legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1987, n. 436, che ha operato la detta estensione in favore degli agenti di custodia ma solo a far tempo dal 1° gennaio 1987;

che, secondo il giudice remittente, sarebbero stati violati gli artt. 3 e 36 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica tra appartenenti ai Corpi di Polizia in ordine ad un elemento della retribuzione che, quindi, risulterebbe inadeguata e non proporzionata alla quantità e qualità di lavoro, nonostante l'affermata equivalenza, sotto l'aspetto della natura delle funzioni svolte e della qualità del lavoro;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilità o quanto meno per l'infondatezza della questione;

Considerato che rientra nella sfera della discrezionalità del legislatore, da esercitarsi anche secondo valutazioni economiche e di bilancio, la determinazione degli elementi accessori della retribuzione quale è il compenso per lavoro straordinario (sentenza n. 1019 del 1988);

che le scelte operate dal legislatore non sono irragionevoli in presenza di appartenenti a Corpi che, pur svolgendo funzioni di polizia, hanno diversità di impiego e di lavoro di istituto;

che la parificazione dei trattamenti economici può essere effettuata con gradualità non solo in considerazione della peculiarità delle funzioni affidate ai vari dipendenti e delle professionalità richieste ma soprattutto in relazione alla situazione di bilancio;

che essa, quindi, inizialmente limitata alla retribuzione ed alle indennità pensionabili, razionalmente è stata estesa anche al compenso per lavoro straordinario (art. 43, sedicesimo comma, legge n. 121/1981) che, introdotto per gli agenti di custodia, ha continuato ad avere una propria e peculiare disciplina (art. 11, legge 4 agosto 1971, n. 607);

che, secondo l'ius receptum, decisioni additive come quella richiesta, sono consentite solo quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto, come nel caso, di una valutazione discrezionale, ma consegua necessariamente al giudizio di costituzionalità, sicché la Corte debba procedere ad una estensione logicamente necessitata (sentenza n. 80 del 1987);

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato; estensione agli altri Corpi di Polizia nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione), e dell'art. 5 del decreto legge 28 agosto 1987, n. 356 (Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1987, n. 436, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., sollevata dal T.A.R. dell'Emilia Romagna - Sezione di Parma - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI