N. 62
ORDINANZA 9-23 FEBBRAIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 52 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina della imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1986 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Napoli sul ricorso proposto da Del Re Capessieri Assunta ed altre contro l'Ufficio del Registro delle successioni di Napoli, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Commissione Tributaria di primo grado di Napoli, con ordinanza del 7 giugno 1986 (R.O. n. 175/1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 52 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, i quali stabiliscono l'automatica e fissa commisurazione percentuale della soprattassa alla imposta, senza alcun riferimento e razionale proporzionalità alla effettiva gravità della infranzione, per violazione degli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, posto che l'art. 10, n. 11, della legge delega prevede la commisurazione delle sanzioni amministrative (pena pecunaria e soprattassa) e penali alla effettiva entità oggettiva delle violazioni;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o manifesta infondatezza della questione;
Considerato che, come più volte affermato da questa Corte (ordinanze n. 315 e n. 337 del 1987), le scelte discrezionali del legislatore in materia sanzionatoria non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalità se non si rivelino irragionevoli;
che non appare irragionevole l'applicazione di una soprattassa e di una pena pecunaria finalizzata ad evitare evasioni fiscali e ad assicurare il sollecito pagamento delle imposte e che non è nemmeno irragionevole la non previsione di una soprattassa differenziata commisurata alla durata del ritardo in quanto in ogni caso è da raggiungere l'obiettivo primario del fisco di assicurare la più solerte riscossione della imposta principale, fonte di risorse finanziarie dello Stato;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 52 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina della imposta sulle successioni e donazioni), con riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI