Ordinanza 59/1989 (ECLI:IT:COST:1989:59)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 09/11/1988;    Decisione  del 09/02/1989
Deposito de˙l 23/02/1989;    Pubblicazione in G. U. 01/03/1989 n.9
Norme impugnate:  
Massime:  15149
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 59

ORDINANZA 9-23 FEBBRAIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal Pretore di Camerino nel procedimento civile vertente tra Purini Rosa e l'I.N.P.S., iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Camerino con ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 (R.O. n. 125 del 1988) nel procedimento promosso da Purini Rosa contro l'I.N.P.S. diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità con domanda presentata in epoca successiva al compimento dell'età pensionabile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione (disparità di trattamento conseguente all'epoca di presentazione della domanda ed esclusione della tutela del rischio invalidità);

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 436 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ora impugnato con l'ordinanza in esame;

che, pertanto, essendo la norma censurata espunta dall'ordinamento, la questione sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Camerino con l'ordinanza in epigrafe, in quanto la norma censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 436 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI