Sentenza  577/1989 (ECLI:IT:COST:1989:577)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: FERRI
Camera di Consiglio del 16/11/1989;    Decisione  del 13/12/1989
Deposito de˙l 22/12/1989;    Pubblicazione in G. U. 03/01/1990 n.1
Norme impugnate:  
Massime:  15219
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 577

SENTENZA 13-22 DICEMBRE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1970 n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1988 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Guarnera Francesco contro il Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intevento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1970, n. 740, che, in caso di sospensione cautelare dal servizio, rende obbligatoria, per i medici incaricati che prestano servizio presso gli istituti di prevenzione e pena, la mancata corresponsione degli assegni alimentari, senza alcuna valutazione del caso concreto, e ciò per preteso contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che nella specie vi sarebbe disparità di trattamento tra gli impiegati civili dello Stato, cui spetta la corresponsione, in caso di sospensione, di un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia (art. 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) e i medici incaricati, ai quali si applica l'art. 27 sopra richiamato. Il T.A.R. per la Sicilia ritiene che la disciplina concernente i medici incaricati abbia notevoli analogie con quella propria del pubblico impiego, come evidenzia attraverso il richiamo alle sezioni II e III della legge 9 ottobre 1970, n. 740, sicché verrebbe in luce una posizione di subordinazione, caratterizzata anche dal fatto che la retribuzione prevista è strutturata secondo schemi simili a quelli del pubblico impiego in senso stretto. Ad avviso del giudice remittente la legge avrebbe voluto assicurare al medico incaricato una retribuzione, anche se proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro, comunque sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa, come può evincersi dalle componenti (in specie, indennità integrativa speciale, aggiunta di famiglia e tredicesima mensilità) della retribuzione stessa. Sarebbe perciò irrazionale, ed anche lesiva dell'art. 36 della Costituzione, la disposizione portata dall'impugnato art. 27.

Ha spiegato intervento, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ed ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Ritiene l'Avvocatura che, trattandosi di una convenzione tra pubbliche Amministrazioni ed operatori professionali, deve escludersi che sussista un rapporto d'impiego e mancherebbe perciò l'identità delle situazioni poste a raffronto; sarebbe perciò insussistente la lamentata violazione dell'art. 3 della Costituzione, anche in quanto gli specifici obblighi cui il medico incaricato è soggetto si giustificherebbero in ragione della peculiarità della situazione in cui viene effettuata la prestazione.

Quanto poi all'art. 36 della Costituzione, si assume che l'interessato svolgeva altra attività e che pertanto il detto parametro costituzionale non troverebbe applicazione.

Considerato in diritto

1. Il T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 27 ultimo comma della legge 9 ottobre 1970 n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria). Tale disposizione prevede che "durante il periodo della sospensione cautelare" - regolata dai precedenti commi dello stesso art. 27 - "al medico incaricato non compete alcun assegno". Essa sarebbe perciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli impiegati civili dello Stato, cui l'art. 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 concede in caso di sospensione un assegno alimentare, nonché con l'art. 36 della Costituzione.

2. La questione non è fondata.

A prescindere da ogni valutazione sul complesso della normativa che regola il rapporto dei medici incaricati addetti agli istituti di prevenzione e pena, è decisiva la lettura dell'art. 2 della legge n. 740 del 1970. La norma, al primo comma, definisce espressamente come "professionali" le prestazioni rese in seguito al conferimento dell'incarico e, conseguentemente, stabilisce al secondo comma che i medici incaricati non sono assoggettati alle norme relative alla incompatibilità ed al cumulo di impieghi, e che ad essi non si applica alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato. Si tratta quindi di un rapporto regolato dal legislatore in modo specifico ed autonomo e tale scelta non può essere ritenuta irragionevole, date le caratteristiche particolari del rapporto stesso. È sufficiente infatti la considerazione della disciplina diversa ed antitetica in ordine alle incompatibilità ed al cumulo degli impieghi per rendere le due situazioni assolutamente non comparabili.

In particolare, proprio tenendo conto che i medici incaricati possono esercitare liberamente la professione ed assumere altri impieghi o incarichi, la disposizione dell'art. 27 ultimo comma, che esclude la corresponsione di alcun assegno durante la sospensione cautelare, non appare né iniqua né irragionevole.

Le suesposte considerazioni valgono ad escludere parimenti la sussistenza di un contrasto con l'art. 36 della Costituzione in ordine al quale, peraltro, il giudice a quo non ha fornito motivazione autonoma.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 ultimo comma della legge 9 ottobre 1970 n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI