N. 568
SENTENZA 13-22 DICEMBRE 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 giugno 1987 dalla Corte di cassazione nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'INPS e Burrini Giovanni ed altro, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 14 ottobre 1987 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra l'INPS e Mazzi Giovanni ed altro, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto in fatto
Burrini Giovanni, assumendo di avere lavorato alle dipendenze di Perinti Ezio dal 1° luglio 1954 al 31 ottobre 1981 senza essere assicurato, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Siena il Perinti e l'INPS chiedendo la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al mancato versamento dei contributi mediante costituzione di una rendita vitalizia reversibile ex art. 13 legge n. 1338 del 1962.
Il Pretore accoglieva la domanda e il Tribunale di Siena, su appello dei convenuti, confermava la sentenza considerando che secondo l'interpretazione della detta norma, fornita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 26 del 1984, il lavoratore che agisce per la costituzione della rendita deve dare la prova della esistenza del rapporto con scritto di data certa e della durata del rapporto e della retribuzione anche con altri mezzi.
Nella specie, risultando effettuati versamenti di contributi per il periodo 1.6.1965/31.12.1981, doveva ritenersi assolto l'onere della prova in ordine alla esistenza del rapporto mentre la prova della sua decorrenza dal 1° luglio 1954 poteva essere data anche a mezzo testimoni della cui ammissione a torto l'I.N.P.S. si doleva, e l'ammontare della retribuzione poteva essere provato a mezzo contrattazione collettiva.
Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione sia l'I.N.P.S. che il Perinti.
L'INPS deduceva che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che il rigore probatorio di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 valesse solo per il datore di lavoro e non anche per il lavoratore che agisce direttamente per la costituzione della rendita vitalizia.
La Corte di cassazione, con ordinanza del 10 giugno 1987, pervenuta alla Corte l'8 maggio 1989 (R.O. n. 253 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, della citata legge 12 agosto 1962, n. 1338, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 3, primo e secondo comma, e 38 secondo e quarto comma, della Costituzione.
Ha ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 1984, ha interpretato la norma nel senso che la prova da fornirsi anche dal lavoratore che chiede la costituzione di una rendita vitalizia in luogo dei danni conseguenti alla mancata assicurazione e al mancato versamento dei contributi, riguarda rispettivamente tre fatti: a) l'esistenza del rapporto; b) la sua durata; c) l'ammontare della retribuzione percepita; che, trattandosi di fatti giuridicamente distinguibili, non trova applicazione la medesima disciplina probatoria sicché, una volta provata documentalmente la effettiva esistenza del rapporto, che è il presupposto legittimante l'esercizio del diritto di accensione della rendita vitalizia, il giudice può ammettere mezzi di prova diversi dal documento di data certa per accertare gli altri due fatti.
La Corte remittente ha poi osservato che la prevalente giurisprudenza non ha seguito la detta interpretazione ritenendo la prova scritta necessaria per tutti e tre i suddetti fatti sicché, prima di seguire quest'ultimo indirizzo, ha reputato opportuno di risollevare la questione di legittimità costituzionale della norma citata sussistendo il sospetto della irragionevole e grave compressione del diritto di azione e di difesa (artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo e secondo comma, della Costituzione), nonché del diritto al trattamento previdenziale che il legislatore ha inteso riconoscere al lavoratore che ha subito il danno del mancato versamento dei contributi previdenziali (art. 38, secondo e quarto, della Costituzione); e ha considerato la questione rilevante e non manifestamente infondata.
La Corte di cassazione ha sollevato poi identica questione di legittimità costituzionale, con ordinanza del 14 ottobre 1987 (pervenuta alla Corte il 23 maggio 1989; R.O. n. 281 del 1989), nel giudizio tra l'INPS e Mazzi Giovanni e Vedovelli Giovanni con la stessa motivazione di quella di cui alla ordinanza precedente.
Nei giudizi si è costituito l'INPS che ha rilevato anzitutto la insussistenza del presupposto del contrasto tra l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione e la interpretazione fornita dalla Corte costituzionale e quindi, mancando il supporto di un diritto vivente di segno opposto a quello allora enunciato, ha dedotto la infondatezza dei dubbi di incostituzionalità già risolti dalla precedente sentenza n. 26 del 1984.
È intervenuta anche l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha osservato che nella ordinanza di rimessione non è chiarita la ragione per cui la Corte remittente non ritiene di considerare accettabile l'orientamento della Corte costituzionale che invece è ormai consolidato per effetto delle sentenze più recenti anche successive alle ordinanze. Ha poi rilevato che la interpretazione suggerita, ora ritenuta dalla stessa Corte di cassazione, corrisponde alla esigenza primaria di evitare eventuali collusioni delle parti ai danni dell'INPS; che il lavoratore non versa nella impossibilità di dare la prova scritta della esistenza del rapporto di lavoro specie se non ha partecipato alla frode in danno dell'I.N.P.S.; che trattasi di un istituto speciale per cui non è irragionevole la limitazione della prova.
Ha concluso per la infondatezza della questione sollevata.
Le due ordinanze sono state regolarmente comunicate, depositate e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Considerato in diritto
1. - I due giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano la stessa questione.
1.1 - La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui preclude al lavoratore di provare con mezzi diversi da documenti di data certa, l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua durata e l'ammontare della retribuzione. A parere della remittente sarebbe violato l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione in combinazione con l'art. 3, primo e secondo comma, in quanto irragionevolmente sarebbe gravemente compromesso il diritto di azione e di difesa del lavoratore per la tutela del trattamento previdenziale che gli spetta ex lege.
1.2 - La questione è fondata.
L'art. 13 censurato dispone che, in caso di omesso versamento di contributi per l'assicurazione obbligatoria, invalidità, vecchiaia e superstiti, da parte del datore di lavoro ed impossibilità del loro versamento per sopravvenuta prescrizione, il datore di lavoro può chiedere all'INPS di costituire a favore del lavoratore una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore stesso in relazione ai contributi da versare.
La detta facoltà può essere esercitata a condizione che il datore di lavoro esibisca all'INPS documenti di data certa dai quali si possa evincere l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. È anche previsto che, in sostituzione del datore del lavoro, la richiesta possa essere fatta dallo stesso lavoratore a condizione che fornisca all'INPS le suddette prove.
Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, condiviso anche dalla Corte remittente, in ordine all'onere e alla specialità delle prove, vi è assoluta parità tra datore di lavoro e lavoratore.
Tuttavia, si controverte in ordine alla specie della prova, se cioè essa debba consistere in atto scritto di data certa ex art. 2704 del codice civile o se sia sufficiente un atto scritto, con la possibilità per il giudice, purché sia incontestata l'autenticità del documento e si tratti solo di accertarne la data, di ammettere qualunque mezzo di prova, sicché, in ogni caso, la esistenza del rapporto di lavoro non deve apparire solamente verosimile ma deve risultare documentalmente.
2. - Vari Pretori hanno sollevato in precedenza questione di legittimità costituzionale della detta disposizione. Questa Corte, con una sentenza interpretativa (n. 26 del 1984) ha affermato che essa doveva essere interpretata nel senso che si poteva distinguere tra effettiva esistenza del rapporto di lavoro, durata di esso e ammontare della retribuzione, siccome fatti autonomamente apprezzabili, sia pure legati giuridicamente e che, una volta provata documentalmente la esistenza del rapporto di lavoro, ben poteva il giudice ammettere mezzi di prova diversi dai documenti di data certa per quanto riguardava la durata di esso e l'ammontare della retribuzione.
2.1. - Secondo la Corte remittente, il prevalente indirizzo giurisprudenziale formatosi successivamente, anche in sede di legittimità, sarebbe di senso contrario, onde la necessità di riproporre la questione.
Ora, come si è affermato nella precedente sentenza, e non si ha motivo di andare in contrario avviso, il legislatore, con la disposizione in esame, ha inteso fare un trattamento di favore ai lavoratori i quali, per effetto del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e della impossibilità del loro tardivo pagamento per intervenuta prescrizione, siano stati privati della pensione, prevedendo la possibilità di costituzione, in luogo della stessa, di una rendita vitalizia reversibile di importo uguale a quello dell'intero ammontare o della quota di pensione spettante secondo i contributi dovuti. Ma nel medesimo tempo ha voluto impedire che si accampassero posizioni assicurative fittizie: onde la diffidenza, per l'ammissibilità di qualunque mezzo di prova sia sull'esistenza del rapporto di lavoro che sulla sua durata e sull'ammontare della retribuzione, che sono i presupposti per il riconoscimento del preteso diritto.
E ciò anche perché, il più delle volte, si tratta di provare fatti ormai remoti, avvenuti a notevole distanza di tempo, dei quali a volte si ha appena il ricordo. Il necessario contemperamento degli interessi in gioco e cioè quello del lavoratore al riconoscimento del diritto alla rendita vitalizia e quello dell'INPS di limitarlo ai casi di esistenza certa e non fittizia del rapporto di lavoro, onde evitare le possibili frodi che, poi, in definitiva, si riversano a danno dello Stato, induce a ritenere che almeno l'esistenza del rapporto di lavoro non debba apparire solo verosimile ma risultare certa, onde la necessità dell'ammissione della sola prova documentale. Ma, secondo logica e ragionevolezza, devesi anche ritenere che la disposizione in esame debba trovare effettiva applicazione, dovendosi escludere che il legislatore da un verso abbia previsto la possibilità del riconoscimento del diritto del lavoratore alla rendita vitalizia e dall'altro abbia voluto rendere la relativa prova talmente difficoltosa da escludere detto riconoscimento o quanto meno da farlo diventare inattuabile.
2.2. - L'eccessiva difficoltà della prova e la conseguente impossibilità del riconoscimento del diritto importano violazione del precetto costituzionale dell'art. 24. Infatti, si è più volte affermato che esso risulta violato quando si sia imposto un onere tale o vengono prescelte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio, da parte di qualunque interessato, del diritto.
Ne deriverebbe anche la impossibilità, per il lavoratore, di conseguire il trattamento previdenziale al quale egli ha pieno titolo, non potendo l'inadempimento del datore di lavoro agli obblighi contrattuali e l'inosservanza, da parte del medesimo, di precise norme di legge risolversi in suo danno e senza che egli abbia alcuna colpa. Sicché, in definitiva, risulterebbe anche leso il precetto costituzionale dell'art. 38.
2.3. - Non può, quindi, assolutamente pretendersi la rigida applicazione del primo comma dell'art. 2704 del codice civile e cioè come prova dell'esistenza del rapporto di lavoro un documento di data certa secondo la previsione di detta norma; ma piuttosto trova applicazione il terzo comma del citato articolo.
Quando si tratta solo di accertarne la data, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualunque mezzo di prova.
3. - Pertanto, devesi ritenere che, salva la necessità che la esistenza del rapporto di lavoro sia provata per iscritto. La durata del rapporto e l'ammontare della retribuzione possono essere provati con altri mezzi, anche orali. Del resto, il rigore della prova scritta non si giustificherebbe adeguatamente per questi fatti che sono, in definitiva, semplici modalità del rapporto.
Va, quindi, dichiarata la illegittimità costituzionale della disposizione censurata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i ricorsi;
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti), nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI