N. 567
SENTENZA 13-22 DICEMBRE 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54, terzo comma, 55, primo comma e 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in relazione all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Bartoli Silvano e la P.A.G. Arrigoni & C. S.p.a., iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Bartoli Silvano;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto in fatto
Bartoli Silvano, con ricorso del 18 aprile 1985, proponeva al Tribunale di Roma opposizione allo stato passivo della P.A.G. Arrigoni S.p.a. in amministrazione straordinaria ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, lamentando l'esclusione del credito di lavoro di lire 441.557.760, oltre gli interessi, la rivalutazione e gli accessori, liquidato con sentenza del Pretore di Cesena in funzione di giudice del lavoro, precisando che il Commissario non aveva ammesso la detta somma in pendenza della impugnazione proposta contro l'indicata sentenza.
L'amministrazione opposta, nel contraddittorio che si era instaurato, contestava la sussistenza del credito. Definitosi il giudizio, il Commissario provvedeva all'ammissione al passivo della somma di lire 526.920.976 e, di essa, in data 1° agosto 1988, pagava il 97%, pari a lire 511.113.345. La causa proseguiva unicamente per la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati dopo il 20 ottobre 1983, data di ammissione della Società P.A.G. Arrigoni alla procedura di amministrazione straordinaria.
Nel contrasto tra le tesi delle parti, l'una, del lavoratore, per la condanna alla rivalutazione monetaria e gli interessi maturati fino al saldo effettivo, e l'altra, della società datrice di lavoro, per il diniego, il Tribunale, con ordinanza 6 dicembre 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in relazione all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria a carico del datore di lavoro; nonché degli artt. 55, primo comma, e 54, terzo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942, richiamato dall'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti di lavoro privilegiati nella procedura di amministrazione straordinaria.
Il giudice remittente ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 1986 con la quale, in tema di concordato preventivo, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 59, 55, primo comma, e 54, terzo comma, regio decreto n. 267 del 1942, richiamati dall'art. 169 dello stesso regio decreto, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, siccome si impone al lavoratore - il cui datore di lavoro fruisce del concordato preventivo - una limitazione di diritti della quale non soffrono i lavoratori dipendenti dal datore di lavoro che non ricorre al suddetto beneficio. Si osserva che la motivazione di detta sentenza è certamente estensibile ben oltre il limitato ambito del concordato preventivo ed assume una ben più rilevante valenza nell'amministrazione straordinaria alla quale sono applicabili le dette norme in base all'art. 1 del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito in legge n. 95 del 1979; sussisterebbe, quindi, contrasto con il principio della proporzionalità della retribuzione ex art. 36 della Costituzione e con il principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione.
La questione, pertanto, non sarebbe manifestamente infondata e sarebbe altresì rilevante in relazione alle conclusioni rassegnate dall'opponente.
Non è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri. La parte privata ha presentato note di udienza oltre il termine legale.
Considerato in diritto
Il Tribunale dubita della legittimità costituzionale:
a) dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in relazione all'art. 1 del regio decreto 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria a carico del datore di lavoro;
b) degli artt. 55, primo comma, e 54, terzo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942, richiamati dall'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, nella parte in cui, nella procedura di amministrazione straordinaria, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti di lavoro privilegiati nella procedura di amministrazione straordinaria, in quanto sarebbero violati l'art. 36 della Costituzione, che fissa il principio della proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità di lavoro, e l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verifica tra lavoratori dipendenti da datori di lavoro ammessi all'amministrazione straordinaria e lavoratori dipendenti da datori di lavoro non usufruenti della detta amministrazione.
La questione è fondata.
Questa Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni ora di nuovo censurate allorché siano applicate nella procedura di concordato preventivo (sent. n. 300 del 1986) e nella procedura fallimentare (sent. n. 204 del 1989) in quanto rispettivamente escludono (art. 59, legge fall.) la rivalutazione dei crediti di lavoro fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo e non estendono (art. 55, primo comma, e 54, terzo comma, legge fall.) la prelazione agli interessi sulle somme oggetto di privilegio, come invece avviene per i crediti assistiti da pegno o da ipoteca.
Si è riscontrata la violazione dell'art. 36 della Costituzione perché il lavoratore sarebbe privato di parte della retribuzione che, invece, in base al precetto costituzionale, deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro ed, in ogni modo, deve essere sufficiente ad assicurare a lui e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, e dell'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra lavoratori dipendenti da datori di lavoro assoggettati alle procedure di concordato preventivo e di fallimento e lavoratori dipendenti da datori di lavoro non assoggettati alle dette procedure, mentre non risulterebbero eccessivamente sacrificati né il principio della par condicio creditorum né le esigenze di speditezza dei procedimenti.
Per quanto riguarda la mancata estensione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro della prelazione riconosciuta ad altri crediti assistiti da pegno o ipoteca si è osservato (sentenze nn. 300 del 1986, 204 del 1989, 408 del 1989; ordinanza n. 228 del 1989) che la omessa previsione della prelazione produce lesione dell'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica tra i crediti in esame e altri crediti garantiti da pegno ipotecario e assistiti da privilegio e dell'art. 36 della Costituzione in quanto anche gli interessi sono destinati al ristoro della mancata disponibilità delle somme dovute a titolo retributivo e che costituiscono cioè crediti di lavoro.
Ora, gli stessi principi devono trovare applicazione anche nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95, che si annovera tra le procedure concorsuali.
Invero, l'art. 1 della detta legge fa rinvio alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa che, a loro volta, rinviano a quelle sul fallimento, onde non vi è dubbio che anche nella procedura in esame trovino applicazione le norme censurate, mentre non è introdotta alcuna deroga alle regole sul trattamento dei creditori, che restano quelle generali delle procedure concorsuali.
Gli effetti dell'amministrazione straordinaria per i creditori, in definitiva, sono gli stessi della liquidazione coatta amministrativa e del fallimento.
Trattamenti preferenziali sono già previsti dall'art. 2, penultimo comma, legge n. 95 del 1979, per i lavoratori dipendenti nella distribuzione di acconti; dall'art. 4, primo comma, decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge 2 ottobre 1981, n. 544, per il pagamento dell'indennità di anzianità; mentre lo stesso art. 4, al secondo comma, prevede il divieto di inizio e proseguimento delle azioni esecutive individuali dopo l'emanazione del provvedimento che dispone l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
Pertanto, anche per la procedura in esame, l'invocata rivalutazione dei crediti di lavoro deve essere disposta fino al momento in cui lo "stato passivo" diviene definitivo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) la illegittimità costituzionale dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in relazione all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo al decreto ministeriale con cui si dispone la procedura di amministrazione straordinaria fino al momento in cui la verifica del passivo diviene definitiva;
b) la illegittimità costituzionale degli art. 54, terzo comma, e 55, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, in relazione all'art. 1 del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 95 del 1979, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI