Sentenza  560/1989 (ECLI:IT:COST:1989:560)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CONSO - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Camera di Consiglio del 04/10/1989;    Decisione  del 12/12/1989
Deposito de˙l 20/12/1989;    Pubblicazione in G. U. 27/12/1989 n.52
Norme impugnate:  
Massime:  14833 14834
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 560

SENTENZA 12-20 DICEMBRE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1989 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lucca sul ricorso proposto dall'Ufficio I.V.A. di Lucca contro Fabbri M.Teresa ed altri nella qualità di soci "Zoccolificio Cerri di Cerri Ugo e C. S.n.c.", iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento avverso gli avvisi di accertamento e rettifica delle dichiarazioni di alcuni contribuenti per gli anni 1982 e 1983, notificati a seguito delle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) dall'Ufficio I.V.A. di Lucca e fondati sulla alterazione di un certo numero di bolle di accompagnamento rilevata dalla Guardia di finanza, la Commissione tributaria di secondo grado di quella città ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, terzo e quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), come novellato dall'art. 23 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739.

Il giudice rimettente, affermata la rilevanza delle questioni che investono le modalità di accertamento della alterazione dei documenti su cui è fondato l'accertamento in rettifica, osserva che le disposizioni impugnate contrasterebbero con il parametro costituzionale invocato nelle parti in cui, da un canto, non consentono che il giudice tributario possa disporre d'ufficio consulenza tecnica per l'accertamento di fatti che richiedono specifiche competenze tecniche - potendo egli richiedere soltanto apposite relazioni agli organi tecnici dell'Amministrazione dello Stato e la collaborazione della Guardia di finanza - (terzo comma) e, dall'altro, non prevedono, a differenza di quanto avviene per il rito ordinario ai sensi dell'art. 121 c.p.c (rectius art. 201 c.p.c.) che, una volta nominato un consulente tecnico d'ufficio su istanza della parte interessata, questa possa essere assistita da un consulente di parte che intervenga alle operazioni peritali (quarto comma).

Entrambe le disposizioni, la prima limitativa del potere del giudice di accertamento della verità dei fatti tramite la nomina di un esperto che sia estraneo all'Amministrazione dello Stato e la seconda preclusiva per la parte e per il giudice di giovarsi di una corretta dialettica processuale, si risolverebbero ad avviso del giudice a quo in una menomazione del diritto di difesa del cittadino-contribuente.

2. - Non si è costituita nel presente giudizio la parte privata.

È invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine, infondate.

Preliminarmente la difesa dello Stato ha sollevato dubbi circa la rilevanza della questione, inerente alla disposizione del comma terzo dell'art. 35 denunciato, in ordine alla quale avrebbe potuto essere applicato nel giudizio a quo l'istituto della sospensione ex art. 295 c.p.c.; nel merito, ne ha rilevato la infondatezza, in quanto la norma non sembra incidere sui poteri processuali e sul diritto di difesa del contribuente; d'altra parte, il fatto che il giudice tributario non possa disporre direttamente la invocata consulenza tecnica, ma soltanto ammetterla ove il contribuente la richieda ed a spese di questi, risponde al principio della gratuità del processo tributario, cui si riconnette appunto la previsione che il giudice si avvalga, per i necessari accertamenti tecnici, degli organi dell'Amministrazione dello Stato.

Quanto alla questione concernente la disposizione del comma quarto dello stesso art. 35, egualmente la difesa erariale ne ha affermato la irrilevanza, non risultando che nel giudizio a quo sia stata richiesta dalla parte consulenza tecnica, ovvero la nomina di un perito di parte, in sede di consulenza tecnica di ufficio, per assistere alle operazioni peritali; nel merito, comunque, ne ha rilevato la infondatezza risultando del tutto apodittica l'affermazione del giudice a quo circa la impossibilità per il contribuente, nel silenzio della norma, di essere assistito da un perito di parte.

Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui non consente al giudice tributario di disporre di ufficio consulenza tecnica, potendo egli richiedere soltanto "relazioni agli organi tecnici della amministrazione dello Stato". Tale mancata previsione contrasterebbe, ad avviso del giudice a quo, con l'art. 24 della Costituzione in quanto limiterebbe il potere di accertamento, da parte del giudice, della verità dei fatti tramite la nomina di un esperto estraneo all'amministrazione.

Altra questione è stata sollevata nei confronti dello stesso art. 35, quarto comma, nella parte in cui non prevederebbe che, una volta nominato il consulente tecnico di ufficio ad istanza di parte, questa possa farsi assistere da un proprio consulente, nel che dovrebbe ravvisarsi un contrasto con l'art. 24 della Costituzione, impedendosi di fatto alla parte ed al giudice di giovarsi di una corretta tecnica processuale.

2. - Entrambe le questioni non sono fondate.

Per quel che riguarda l'art. 35, terzo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972, va premesso che, in ordine al regime probatorio, questa Corte ha affermato (sent. n. 251 del 1989) che spetta al legislatore stabilire, con riferimento a ciascun tipo di processo, i mezzi di prova esperibili e le modalità per la loro assunzione. Ciò vale anche per quel che riguarda il maggiore o minor grado dei poteri ufficiosi da attribuire al giudice, ben potendo il legislatore limitarli ove reputi di dare più largo spazio all'impulso processuale delle parti. Ciò che conta, ai fini della conformità della disciplina ai principi costituzionali in tema di tutela giurisdizionale, è che vengano rispettate l'essenza e la funzione propria del processo in quello di volta in volta preso in considerazione.

Per il processo tributario non appare in contrasto con tali principi che la relativa disciplina preveda che, ai fini dell'accertamento dei fatti, in mancanza di richiesta delle parti, il giudice tributario possa avvalersi solo della collaborazione tecnica degli organi statali, non potendo negarsi che il loro apporto sia tale da assicurare quella perizia ed imparzialità che, secondo la prospettazione del giudice a quo, dovrebbe invece ravvisarsi solo nei confronti di consulenti processuali privati.

Oltre a questa possibilità la legge consente però l'accesso anche alle consulenze tecniche del tipo di quelle previste nel processo civile ed in quello penale, purché sia una delle parti del processo tributario a richiederla. Previsione, questa, che pone tutte le parti in posizione di parità processuale, potendo entrambe chiedere che venga esperito quel mezzo, rimanendo però pur sempre affidato al giudice, come negli altri processi in cui esso è previsto, il potere di ammetterlo o meno.

Né può ritenersi costituire un ingiustificato ostacolo al diritto di difesa la circostanza che la parte che avanzi la richiesta, essendo tenuta ad anticipare le spese, finisca per sopportarne definitivamente l'onere. Come ha già esattamente osservato nella memoria difensiva l'Avvocatura generale dello Stato, ciò costituisce diretta conseguenza del regime delle spese, comune ad entrambe le parti nel processo tributario, in quanto, non essendo prevista in tale giudizio la soccombenza, entrambe sono soggette alla eventualità di dover sopportare l'onere delle spese sostenute anche in caso di vittoria.

Si è dunque in presenza di una peculiarità che riguarda l'intera disciplina che il legislatore ha ritenuto di imprimere al processo tributario e che, non discriminando nella sua previsione una delle parti rispetto all'altra, appare rispettosa dei principi costituzionali in tema di diritto alla difesa in giudizio.

3. - Per quel che concerne l'art. 35, quarto comma, del d.P.R. n. 636 del 1972, diversamente da quanto sostiene il giudice a quo, il fatto che espressamente tale disposizione preveda solo "la nomina di un consulente tecnico di ufficio" non esclude che, una volta ammesso tale mezzo di prova, non debba applicarsi, per assicurare nel modo migliore il diritto di difesa, la medesima disciplina prevista ai fini dell'esperibilità dello stesso mezzo nei processi da cui esso è mutuato, purché questa disciplina risulti compatibile con il processo preso in considerazione.

Relativamente al processo tributario, non appare affatto incompatibile con la sua peculiare disciplina che, ove la consulenza tecnica venga ammessa su richiesta di una delle parti, entrambe possano chiedere di affiancare al consulente di ufficio quello di parte, per meglio esplicare la propria difesa tecnica.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lucca, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 citato, quarto comma, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI