Sentenza  557/1989 (ECLI:IT:COST:1989:557)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CONSO - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Camera di Consiglio del 04/10/1989;    Decisione  del 12/12/1989
Deposito de˙l 20/12/1989;    Pubblicazione in G. U. 27/12/1989 n.52
Norme impugnate:  
Massime:  14847 14849
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 557

SENTENZA 12-20 DICEMBRE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, 29, terzo comma, 33, quarto comma, 34, 35, secondo comma, e 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1987 dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, sul ricorso proposto da Olia Giovanni, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989, il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento diretto al conseguimento del trattamento pensionistico, promosso da un maresciallo di alloggio ordinario dell'Arma dei Carabinieri, collocato in congedo per perdita del grado a seguito di condanna penale, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, con ordinanza del 22 maggio 1987 (pervenuta a questa Corte il 18 aprile 1989), ha sollevato di ufficio, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 29, comma terzo, 33, comma quarto, 34, 35, comma secondo, e 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nella parte in cui non prevedevano la liquidazione della pensione a favore dei sottufficiali delle tre armi (e, quindi, anche dei Carabinieri), che fossero cessati dal servizio per perdita del grado con una anzianità inferiore ai venti anni di servizio, ma superiore ai quindici, diversamente da quanto era disposto per gli ufficiali dall'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

Rammentato che la questione è del tutto analoga ad altre già risolte dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 144 del 1971, 255 del 1982, 236 del 1985 e 154 del 1987), per diverse categorie di militari, e ritenuto di non poter estendere i principi giurisprudenziali affermati nelle richiamate decisioni alle norme ora impugnate (che si pongono come regolatrici della fattispecie oggetto del giudizio a quo, in assenza di una specifica disposizione pensionistica per la ipotesi di cessazione dal servizio per perdita del grado), il giudice rimettente evidenzia la disparità di trattamento che le norme denunciate avrebbero riservato ai sottufficiali dei carabinieri rispetto agli ufficiali, che versassero nella identica situazione giuridica di essere stati collocati in congedo per perdita del grado e che potevano beneficiare di una minore anzianità (di quindici anni) richiesta ai fini pensionistici.

Non si è costituita nel presente giudizio la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 29, terzo comma, 33, quarto comma, 34, 35, secondo comma, e 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nella parte in cui non prevedono che anche i sottufficiali dei carabinieri, se collocati in congedo per perdita del grado, possano conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio. Ad avviso del giudice a quo, in tale mancata previsione deve ravvisarsi un contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, che invece riconosce tale beneficio agli ufficiali che versino nella medesima situazione.

2. - La questione è fondata.

In proposito deve essere preliminarmente ricordato che con la precedente sentenza n. 347 del 1989 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma diversa, cioè dell'art. 23 del regio decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1986, in accoglimento di una questione sollevata in un giudizio che pur riguardava un militare appartenente alla stessa categoria (sottufficiale dei carabinieri) cui si riferisce la questione di legittimità costituzionale ora sollevata.

Quella dichiarazione di illegittimità costituzionale concerne soltanto tale norma, perché la questione era stata sollevata in ordine ad essa, ritenuta allora dalla Corte dei conti (Sezione IV giurisdizionale) applicabile nel giudizio a quo, mentre, nel giudizio nel quale è stata sollevata la questione ora in esame, altro collegio giudicante della stessa Corte dei conti (e cioè la Sezione giurisdizionale per la Sardegna) ritiene applicabili, ad una fattispecie identica e ad un militare appartenente alla stessa categoria, le norme ora denunciate.

Questa Corte, dovendosi attenere al quesito formulato nell'ordinanza di rimessione, non può che confermare, in relazione alle norme ora denunciate, quanto già affermato in precedenza nei confronti della norma dichiarata illegittima.

3. - Anche nel presente giudizio l'ordinanza di rimessione invoca quale tertium comparationis l'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, il quale prevedeva che gli ufficiali collocati in pensione per perdita del grado potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio.

Raffrontando con questa norma quelle denunziate con l'ordinanza di rinvio, risulta la stessa situazione di disparità incompatibile con il parametro costituzionale invocato, così come già ritenuto, sia nella richiamata sentenza di questa Corte n. 347 del 1989, sia, in relazione a diverse categorie di militari e quindi ad altre norme egualmente dichiarate costituzionalmente illegittime, nelle sentenze n. 154 del 1987, n. 236 del 1985, n. 255 del 1982 e n. 144 del 1971.

In particolare, nell'ultima delle sentenze citate si era ritenuto essere privo di giustificazione il trattamento differenziato in materia di pensione operato nei confronti di persone appartenenti alle stesse forze armate, "non avendo la differenza di grado alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione".

Con riferimento, poi, all'avvenuta abrogazione sia delle norme denunciate che di quella indicata a raffronto (e cioè l'art. 12 del regio decreto n. 1626 del 1920), per effetto dell'art. 254 del testo unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, questa Corte ha in più occasioni già avuto modo di affermare (sentenze nn. 347 del 1989 cit., 255 del 1982 cit., 77 del 1963 e 4 del 1959) la sindacabilità anche di norme abrogate ogni qualvolta possa parlarsi di efficacia e di applicazione della legge, indipendentemente dalla sua avvenuta abrogazione, salvo che si tratti di fatti verificatisi successivamente alla data in cui tale norma ha cessato di avere vigore. Quest'ultima ipotesi non ricorre nel caso del giudizio a quo, relativamente al quale i presupposti di fatto si erano verificati completamente sotto l'imperio della disciplina abrogata, il che, secondo quanto già affermato da questa Corte (sentenze n. 347 del 1989 e n. 255 del 1982 citate), rende inoperante la retroattività disposta dall'art. 256 del citato testo unico del 1973, che non può incidere sui diritti quesiti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 28, 29, terzo comma, 33, quarto comma, 34, 35, secondo comma e 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'esercito della marina e dell'aeronautica) nella parte in cui non prevedevano che i sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del grado, potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI