Sentenza  548/1989 (ECLI:IT:COST:1989:548)
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BALDASSARRE
Udienza Pubblica del 15/11/1989;    Decisione  del 30/11/1989
Deposito de˙l 14/12/1989;    Pubblicazione in G. U. 20/12/1989 n.51
Norme impugnate:  
Massime:  14233
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 548

SENTENZA 30 NOVEMBRE-14 DICEMBRE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il 14 giugno 1989, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1989, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro, prot. n. 91382, in data 7 aprile 1989, avente ad oggetto: "Legge 817/71, ditta Medioli Enrico - N.O. 324/73 - Comunicazione";

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 14 giugno 1989 e depositato il 26 giugno successivo, la Regione Emilia-Romagna ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine alla lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Gabinetto del Ministro, prot. n. 91382, in data 7 aprile 1989, avente ad oggetto: "L. 817/71, ditta Medioli Enrico - N.O. 324/73 - Comunicazione", lamentando la violazione dell'art. 117 della Costituzione, nonché degli artt. 66, primo e secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 11, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817.

Secondo la ricorrente, mentre quest'ultima disposizione prevede che, in caso di successione ereditaria, il vincolo trentennale gravante sui fondi a garanzia di crediti agevolati per la proprietà contadina possa essere revocato, a domanda degli interessati, con provvedimento dell'Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio e, successivamente al 30 giugno 1972, degli organi competenti delle regioni, al contrario la lettera impugnata afferma la esclusiva competenza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad emanare i provvedimenti amministrativi di revoca del suddetto vincolo.

Di qui la violazione delle competenze regionali, in quanto la revoca del vincolo costituisce esercizio di funzioni amministrative sicuramente rientranti nella materia dell'agricoltura piuttosto che in quella, di competenza statale, del credito in agricoltura.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, eccependo la inammissibilità del ricorso perché non notificato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma solo presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nell'atto di costituzione si precisa, comunque, che con nota in data 21 giugno 1989, n. 23118, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha riconosciuto alla regione la competenza ad emanare i provvedimenti di revoca del vincolo trentennale di indivisibilità, oggetto del presente conflitto.

3. - Con una memoria depositata il 3 agosto 1989, la Regione Emilia-Romagna ha dedotto che, a seguito della nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'11 giugno 1989, n. 23118, che ha riconosciuto la competenza rivendicata con il ricorso per conflitto di attribuzione, è venuto meno il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio ed ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Considerato in diritto

1. - La Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro, prot. n. 91382, in data 7 aprile 1989, avente ad oggetto: "L. 817/71, ditta Medioli Enrico - N.O. 324/73 - Comunicazione", in quanto, rivendicando il potere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di revocare, in caso di successione ereditaria, il vincolo trentennale di indivisibilità gravante sui fondi a garanzia dei crediti agevolati per la proprietà contadina, ai sensi dell'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, violerebbe l'art. 117 della Costituzione, nonché gli artt. 66, primo e secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 11, terzo comma, della legge 14 aprile 1971, n. 817.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi per il tramite dell' Avvocatura Generale dello Stato, pur precisando che con successiva lettera in data 21 giugno 1989, prot. 23117 - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Legge 14 agosto 1971, n. 817 - Competenza alla rimozione del vincolo trentennale di indivisibilità", il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha riconosciuto la competenza regionale rivendicata, ha eccepito la inammissibilità del ricorso perché notificato soltanto presso l'Avvocatura dello Stato e non anche presso la sede del Governo.

2. - L'eccezione proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri va accolta.

Questa Corte, con la sentenza n. 13 del 1960 ha già avuto modo di affermare che le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato) non valgono per i giudizi che si svolgono dinanzi alla Corte costituzionale, traendo da ciò la conseguenza della irritualità, peraltro in quel giudizio non dichiarata, della notificazione del ricorso per conflitto di attribuzione effettuata soltanto presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

La Corte non ritiene che sussistano ragioni tali per modificare quell'affermazione, tanto più che la successiva legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche dell'Ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), nell'attribuire all'Avvocatura Generale dello Stato la rappresentanza e la difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti alla Corte costituzionale (art. 9, primo comma), ha precisato che "l'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, si applica anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali" (art. 10, terzo comma).

Il ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna, pertanto, essendo stato notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri soltanto presso l'Avvocatura Generale dello Stato, come risulta dalla relata di notifica in data 14 agosto 1989, deve essere dichiarato inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato in relazione alla lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro, prot. 91382, in data 7 aprile 1989, avente ad oggetto "L. 817/71, ditta Medioli Enrico - N.O. 324/73 - Comunicazione".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI