N. 546
SENTENZA 30 NOVEMBRE-14 DICEMBRE 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.1, quarto e quinto comma, e 2, secondo e terzo comma, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, dal titolo "Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990", promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 2 maggio 1989, depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1989;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 1, quarto e quinto comma, e all'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121 (Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990), convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205. Secondo la ricorrente, le disposizioni impugnate violerebbero: a) l'art. 8, nn. 3, 5, 6, 17 e 18 dello Statuto del Trentino Alto-Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), che attribuisce alla stessa Provincia competenza legislativa esclusiva in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico e artistico, di urbanistica e piani regolatori, di tutela del paesaggio, di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, nonché di comunicazioni e trasporti; b) l'art. 9, primo comma, n. 11 dello Statuto, che attribuisce alla Provincia competenza legislativa concorrente in materia di attività sportive e ricreative; c) l'art. 16 dello Statuto, che conferisce alla Provincia le funzioni amministrative nelle stesse materie in cui essa ha competenze legislative; d) l'art. 14, primo comma, dello Statuto, che prescrive il parere della Provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale, nonché l'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), che prevede la previa intesa della Provincia per gli interventi dello Stato nell'ambito del territorio provinciale aventi ad oggetto le materie della viabilità, delle linee ferroviarie e degli aerodromi.
Ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate - nel prevedere procedure speciali per le opere pubbliche "direttamente connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990", per quelle necessarie al fine di garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali aventi i requisiti indicati nell'art. 1, comma secondo, del decreto-legge n. 121 e per le opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373 (Esposizione internazionale "Colombo '92") - prevedrebbero un'illegittima deroga alla disciplina legislativa e amministrativa dettata dalla Provincia stessa, esautorando gli organi provinciali statutariamente competenti ad adottare i relativi provvedimenti. Palesemente incostituzionale sarebbe, in particolare, l'art. 2, che, al secondo comma, istituisce una Conferenza, composta da rappresentanti di diversi enti e amministrazioni statali, competente a valutare i progetti esecutivi "con particolare riferimento alle loro compatibilità con gli interessi paesistici, ambientali, culturali e territoriali", e, al comma successivo, prevede che le deliberazioni prese all'unanimità dalla predetta Conferenza si sostituiscono ad ogni effetto ai provvedimenti amministrativi che la Provincia è competente ad adottare in materia, compresi i pareri e le intese previsti dalle leggi statali e regionali (o provinciali).
2. - Si è regolarmente costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.
Dopo aver sottolineato che la Provincia ricorrente non è interessata all'esecuzione delle opere pubbliche cui si riferisce l'impugnato decreto-legge e che, comunque, questa Corte, con sentenza n. 517 del 1987, ha già affermato che l'organizzazione dei campionati mondiali di calcio coinvolge interessi di indubbio rilievo nazionale, l'Avvocatura dello Stato rileva che, anche a prescindere da tali argomenti, la previsione di una Conferenza composta dagli enti interessati e dotata di poteri sostitutivi dei provvedimenti di competenza provinciale non violerebbe le attribuzioni della ricorrente, dato che quest'ultima, all'interno della Conferenza, ha un vero e proprio diritto di veto che potrebbe opporre alle deliberazioni ritenute pregiudizievoli per le competenze e gli interessi di cui essa è titolare. Sicché, pur dovendosi escludere che nell'ipotesi configurata vengano in questione le competenze provinciali invocate, non si potrebbe comunque ritenere che possano essere lese da atti, come le deliberazioni prese all'unanimità dalla Conferenza, che non possono fondatamente ritenersi di minor efficacia del diniego d'intesa o di nulla osta.
3. - In prossimità dell'udienza la Provincia autonoma di Bolzano ha presentato una memoria con la quale contesta le deduzioni svolte dall'Avvocatura dello Stato.
In particolare, la ricorrente ritiene infondata l'allegazione dell'Avvocatura secondo la quale essa non sarebbe interessata dall'applicazione del decreto-legge impugnato, in quanto quest'ultimo prevede interventi rientranti nella realizzazione delle "opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali", come ad esempio l'installazione di infrastrutture per ponti radio e impianti televisivi, che potrebbero ben riguardare il territorio provinciale. L'ampiezza delle espressioni usate dalla legge indurrebbe a farvi rientrare anche opere aventi con le manifestazioni ivi indicate un legame del tutto occasionale e indiretto.
In secondo luogo, la Provincia contesta la pretesa equipollenza tra gli strumenti della "intesa" e della "Conferenza", sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, osservando che l'"intesa", a differenza della "Conferenza", possiede un carattere bilaterale e presuppone il coinvolgimento di organi a rilevanza costituzionale.
Considerato in diritto
1. - La Provincia autonoma di Bolzano contesta la legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto e quinto comma, e 2, secondo e terzo comma, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121 (Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990), convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205, per violazione dell'art. 8, nn. 3, 5, 6, 17 e 18; dell'art. 9, primo comma, n. 11; dell'art. 14, primo comma; dell'art. 16 dello Statuto speciale del Trentino- Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché delle relative norme di attuazione e, in particolare, dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.
Le questioni di costituzionalità poste dalla ricorrente sono due: la prima, relativa all'art. 1, quarto e quinto comma, prospetta il dubbio se l'applicabilità alla Provincia di Bolzano delle procedure speciali previste per le opere pubbliche necessarie a garantire la fornitura dei servizi pubblici essenziali immediatamente incidenti sulle manifestazioni dei campionati mondiali di calcio del 1990 e per le opere pubbliche connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373 (relativa allo svolgimento dell'Esposizione internazionale "Colombo '92") sia contrastante con le norme statutarie che attribuiscono alla stessa Provincia competenze legislative (di tipo esclusivo e concorrente), e amministrative su varie materie, fra le quali l'urbanistica, la tutela del paesaggio, le attrezzature e gli impianti sportivi; la seconda questione, che concerne l'art. 2, secondo e terzo comma, prospetta un dubbio di costituzionalità relativo all'equiparazione, ivi disposta, fra l'"intesa" (richiesta dall'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974) e la Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni statali e degli enti interessati (regolata, per l'appunto, dalle norme impugnate), le cui deliberazioni, ove adottate all'unanimità, sono ritenute sostitutive "ad ogni effetto" degli atti amministrativi (autorizzazioni, nulla osta, intese, pareri, etc.) previsti dalle leggi statali e regionali (o provinciali).
In ordine a tutte e due le questioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri formula un'eccezione di inammissibilità, basata sul rilievo che la Provincia autonoma di Bolzano non sarebbe interessata all'esecuzione delle opere pubbliche cui si riferisce l'impugnato decreto-legge.
2. - L'eccezione di inammissibilità va accolta.
Se l'evidente mancanza di interesse della Provincia autonoma di Bolzano in relazione all'applicabilità nel proprio territorio delle procedure semplificate riguardanti le "opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373", vale a dire alle spese finalizzate alla realizzazione della "Esposizione internazionale specializzata 'Colombo 92' avente come tema 'Cristoforo Colombo: la nave e il mare'", rende superflua qualsiasi considerazione sul punto, non altrettanto evidente appare invece l'analoga conclusione sull'altra impugnazione proposta dalla stessa ricorrente.
L'art. 1, comma quarto, del decreto-legge n. 121 del 1989 estende le procedure semplificate previste dallo stesso decreto - sempreché ne facciano richiesta le amministrazioni competenti e salva l'approvazione della Conferenza dei soggetti interessati disciplinata nel successivo art. 2 - anche "alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali aventi i requisiti di cui al comma 2". Tali requisiti sono dati, oltreché da caratteristiche attinenti alle opere stesse (realizzabilità entro il 15 maggio del 1990, congruità del relativo investimento rispetto all'obiettivo, conformità alla disciplina vincolistica), anche da un legame di stretta funzionalità con le manifestazioni dei campionati mondiali di calcio del 1990 e, segnatamente, dalla "immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilità del pubblico negli stadi e nei centri urbani interessati e con caratteri di non provvisorietà" (art. 1, comma secondo, lett. a).
Nel determinare quest'ultimo requisito, la disposizione appena citata afferma con estrema chiarezza che l'opera pubblica da realizzare dev'essere caratterizzata da un legame di diretta incidenza, non già rispetto ad aspetti consequenziali o collaterali ai campionati mondiali di calcio del 1990, ma rispetto allo svolgimento stesso delle relative manifestazioni sportive, compreso il miglioramento delle infrastrutture necessarie ad assicurare l'afflusso e la mobilità degli spettatori negli stadi designati e nelle città interessate. Poiché nessun centro urbano della Provincia di Bolzano rientra fra quelli designati ad ospitare le manifestazioni sportive dei campionati mondiali di calcio del 1990, si deve ritenere che tra le opere pubbliche realizzabili nel territorio provinciale e l'effettuazione delle predette manifestazioni sportive non vi possa in alcun caso essere quel legame di "immediata incidenza" richiesto come requisito essenziale per l'applicazione delle procedure semplificate disciplinate dal decreto-legge n. 121 del 1989. Di qui deriva la mancanza d'interesse della Provincia autonoma di Bolzano alla proposizione del relativo giudizio di legittimità costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto e quinto comma, 2, secondo e terzo comma, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121 (Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990), convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 8, nn. 3, 5, 6, 17 e 18, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché agli artt. 9, primo comma, n. 11, 14, primo comma, e 16 dello stesso Statuto, come attuati dall'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI