Sentenza  535/1989 (ECLI:IT:COST:1989:535)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Udienza Pubblica del 24/10/1989;    Decisione  del 30/11/1989
Deposito de˙l 11/12/1989;    Pubblicazione in G. U. 20/12/1989 n.51
Norme impugnate:  
Massime:  14331
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 535

SENTENZA 30 NOVEMBRE-11 DICEMBRE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, (Disposizioni in materia di finanza pubblica), convertito in legge 26 aprile 1989, n. 155 promossi con ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, notificati il 31 marzo e il 27 maggio 1989, depositati in cancelleria l'11 aprile e il 2 giugno 1989 ed iscritti ai nn. 23, 25, 42 e 43 del registro ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Alberto Predieri per le Regioni Emilia-Romagna e Toscana e l'avv. dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

Le Regioni Emilia-Romagna (Ric. n. 23) e Toscana (Ric. n. 25) hanno proposto questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, contenente disposizioni in materia di finanza pubblica, per violazione degli artt. 81, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Secondo le impugnative, la norma dell'art. 5 lede l'autonomia di spesa della Regione, rimettendo al C.I.P.E., per l'anno 1989, di valutare, caso per caso, se consentire o non consentire spese previste da leggi a carattere pluriennale, per cui è possibile stipulare contratti o assumere impegni comunque nel limite del 50 per cento delle somme autorizzate; nel quale limite sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, a carico dell'esercizio stesso.

Tanto contrasterebbe con l'art. 119 Cost., nel senso che il coordinamento è affidato alla legge, nel quadro del sistema delineato dagli artt. 117, 118, 119. Orbene, mutare quanto è determinato dalla legge medesima, per di più senza una prefissione di criteri, viola - si assume - il sistema predisposto dalle norme indicate.

Non ispirata ad una diversa ratio di compressione dell'autonomia regionale appare poi, secondo le Regioni ricorrenti, la norma del successivo art.6, con cui si introduce una limitazione alla spesa corrente, assumibile nel primo semestre di ciascun esercizio "in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto". Ciò urterebbe anche contro le regole del bilancio così come sono poste dall'art. 81 Cost. nonché, in conseguenza, dalle leggi che regolano la contabilità pubblica.

Le stesse Regioni Emilia-Romagna (Ric. n. 43) e Toscana (Ric. n. 42) hanno sollevato, ulteriormente, identica questione nei confronti della legge 26 aprile 1989, n. 155, di conversione del sopraindicato decreto-legge, presentando gli stessi motivi di doglianza.

Nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo che è ben vero che l'attuazione del precetto di cui al primo comma dell'art. 119 Cost. "esige il rispetto della riserva di legge ivi configurata"; tuttavia, il denunciato art. 5 ha fissato con sufficiente precisione i criteri alla cui stregua procedere alla individuazione concreta delle autorizzazioni di spesa sottoposte al limite delle consentite assunzioni di impegni.

Al C.I.P.E., infatti, sarebbe stato demandato di provvedere a tanto "in relazione allo stato di attuazione dei programmi ed alle caratteristiche delle opere da essi previste" e al solo effetto del contenimento, entro un limite predeterminato dalla stessa norma in esame, del flusso di spesa destinato a gravare su esercizi finanziari successivi al 1989.

Quanto all'art. 6, secondo l'Avvocatura dello Stato, la denuncia si dimostrerebbe anch'essa priva di fondamento; la norma, infatti, si iscrive nel complesso ed articolato intervento (c.d. "manovra finanziaria") predisposta dal Governo per fronteggiare la espansione crescente della spesa pubblica, al fine di attuare le linee di politica economica generale.

Le relative disposizioni restano preordinate a scaglionare l'assunzione degli impegni di spesa corrente, senza, peraltro, ostacolarsi le Regioni nel perseguimento dei loro compiti, ma solo concorrendo a ripartirne nel tempo, e con limiti di per sé ragionevoli, le erogazioni nell'ambito delle esigenze generali dell'economia nazionale.

Considerato in diritto

1. - I ricorsi concernono identica questione; i giudizi vanno riuniti, pertanto, per formare oggetto di un'unica pronuncia.

2.1. - Con l'art. 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica e convertito, senza modificazioni sul punto, nella legge 26 aprile 1989, n.155, venne stabilito - limitatamente all'anno 1989 - l'individuazione da parte del C.I.P.E. delle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, per le quali è consentito alle amministrazioni e agli enti pubblici, e nel limite del 50 per cento delle somme autorizzate, stipulare contratti o assumere impegni a carico di esercizi futuri.

2.2. - Col successivo art. 6, quanto alle spese correnti restò, invece, determinato che nel primo semestre di ciascun esercizio possono essere assunti dalle amministrazioni e dagli enti del settore pubblico allargato impegni in misura non superiore al 50 per cento del relativo stanziamento.

2.3. - Le ricorrenti si dolgono di una presunta lesione, in conseguenza, della loro autonomia finanziaria: le disposizioni impugnate, infatti, violerebbero, oltre all'art. 81 Cost., indicato come genericamente compresso in uno alle regole poste dalle leggi di contabilità pubblica, direttamente i principi (artt.117, 118, 119) a garanzia dell'autonomia regionale.

3.1. - Giova puntualizzare al proposito che la normativa tende, nel quadro di una manovra generale, al solo e limitato scopo di adeguare il volume della massa spendibile alle effettive capacità di rendere operanti, in termini di concreta attuazione, le spese medesime: manovra questa d'evidente ordine gestionale, volta cioè a regolare, nel quadro delle procedure di erogazione, i flussi della spesa, col proposito di evitare, per quanto possibile, ristagni e conseguenti appesantimenti d'ordine contabile.

Giova ancora precisare, per quanto attiene all'impugnato art.5, concernente interventi statali di finanziamento di settore, che la logica del limite imposto per il 1989, si colloca, proprio nel quadro della contabilità pubblica, in evidente raccordo con le nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato (legge 23 agosto 1988, n. 362), segnatamente in ordine alle leggi di spesa pluriennale, ivi previste.

Tuttavia, ancorché gli enti di cui trattasi possano restarne coinvolti, i connotati della delineata norma non intaccano né le scelte, né la destinazione delle risorse, determinate a monte della complessiva regolamentazione contabile qui indicata.

3.2. - Per quel che attiene, poi, alle regole per la spesa corrente (art. 6) vale ricordare, ribadendo quanto sin qui osservato, come la Corte abbia già avuto modo di considerare la non censurabilità di normative le quali, senza porre vincoli d'ordine sostanziale, abbiano a disciplinare solo le relative erogazioni.

3.3. - Conclusivamente, le norme sospettate di illegittimità non risultano aver inciso, per la loro circoscritta origine e puntuale finalità qui descritte, sull'autonomia finanziaria regionale, determinata secondo i relativi principi di garanzia costituzionale.

È il caso comunque di ricordare che con recente disegno di legge (Atto Senato n.1894 del 30 settembre 1989) si intenderebbe provvedere, tra l'altro, all'allentamento dei vincoli settoriali imposti ai flussi di spesa regionale, nel senso di volersi evitare, nell'esercizio di manovre di "contenimento della spesa statale", aspetti "differenziati tra i diversi livelli".

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1989, n. 155, sollevata - in relazione agli artt. 81, 117, 118 e 119 Cost. - dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI