N. 534
SENTENZA 30 NOVEMBRE-11 DICEMBRE 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.10, commi terzo e quarto, della legge 11 marzo 1988 n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 marzo 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Lorusso Caputi Andrea e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 19 gennaio 1989 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Amato Giuseppe ed altri iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di costituzione di Sciumbata Domenico ed altri, di Raudi Andrea ad altri e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi l'avv. Salvatore Orestano per Sciumbata Domenico ed altri e per Raudi Andrea ed altri e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 9 marzo 1989 il Pretore di Roma, nel procedimento civile vertente tra Lorusso Caputi Andrea e I.N.P.S. ed altro (ord. n. 304/1989), ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., dell'art. 10, terzo e quarto comma, l. 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988).
Viene censurata "l'omissione in subiecta materia di modifiche radicali da parte del legislatore ordinario".
A sostegno delle ragioni addotte dal giudice a quo si sono costituiti i ricorrenti Sciumbata Domenico ed altri. È intervenuto altresì, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità della sollevata questione (data "la estrema genericità e indeterminatezza nella prospettazione della questione") ovvero, in subordine, per la sua infondatezza.
2. - Con altra ordinanza, emessa il 19 gennaio 1989 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile tra Raudi Andrea ed altri e I.N.P.S. ed altro (ord. n. 369/1989), è stata sollevata analoga questione con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 53 Cost.
Per il rimettente "con la disposizione citata il legislatore, lungi dall'introdurre il mutamento strutturale di disciplina del sistema contributivo auspicato dalla Corte, si sarebbe in realtà limitato a modificare in ribasso le aliquote di contribuzione ed a prevedere la riduzione e successiva soppressione dei contributi posti a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato, nonché la detrazione su quanto dovuto per il 1988 o il rimborso dei contributi versati nel 1987 per i soggetti di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'art. 31".
Da ciò deriverebbe la "implicita conferma di considerare lo strumento contributivo in questione non un premio assicurativo, seppure non rapportato al costo ed all'entità delle prestazioni, né distribuito in modo diverso sugli assicurati in attuazione coattiva della solidarietà sociale cui in materia ci si ispira, bensì una sorta di ibrida imposta speciale e di scopo al tempo stesso, con cui far fronte all'occorrenza ai dissesti di bilancio provocati dalla incapacità di controllo della spesa nel settore di cui trattasi".
Nel giudizio si è costituito l'I.N.P.S., assumendo l'infondatezza della questione (essendosi il legislatore comunque mosso, con la norma impugnata "per realizzare una più equa ripartizione degli oneri").
Analoghe richieste sono state avanzate nell'intervento dell'Avvocatura dello Stato.
Considerato in diritto
1. - Stante l'identità della questione proposta dai rimettenti, i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia.
2.1. - I giudici a quibus, a fronte della norma che riduce l'aliquota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico di talune categorie aventi titolo alle prestazioni medesime (legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10, nn. 3 e 4), dubitano della legittimità di essa, limitata a una mera riduzione quantitativa, senza incidenza, cioè, nella disciplina del sistema contributivo in atto, già oggetto di trascorse censure.
2.2. - La genericità e l'indeterminatezza di prospettazione e di contenuto dell'ordinanza del Pretore di Roma non ne consentono l'esame, giusta quanto rilevato dall'Avvocatura dello Stato, con conseguente declaratoria di inammissibilità.
2.3. - Per quanto attiene all'ordinanza del Pretore di Palermo, va subito ricordato che l'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, su cui continua a incentrarsi - come lo stesso rimettente esattamente considera - la disciplina contributiva, fu già oggetto di ampia disamina da parte di questa Corte. Se ne riconobbero (sentenza n. 431 del 1987) le manifeste incongruenze originate da una globale inadeguatezza del contenuto normativo tenuto conto della pregressa imponente trasformazione costituzionalmente protetta: non già più, in negativo, la mera cura delle malattie, bensì la tutela del bene intangibile della salute. Sicché, della disciplina medesima venne esclusa, nell'immediato, la illegittimità, sol nella mera considerazione che il sistema, se così può essere denominata una congerie di disposizioni contingenti e disperse, veniva a costituire l'ultimo anello di congiunzione tra il ristretto campo mutualistico regolamentato nel passato (confr. sentenza n. 89 del 1984) e l'odierna realtà di civile solidarismo cui il servizio sanitario va indubbiamente adeguato.
3. - Per le considerazioni che qui precedono può ancora eccezionalmente consentirsi, se pure in via estremamente contingente, la vigenza della disposizione venuta ora all'esame: l'art. 10 della legge n. 67 del 1988, che alla disciplina del menzionato art. 31 legge del 1986 comunque attiene, ma rivela, ancorché su di un piano di stretta provvisorietà (cfr. ord. n. 403 del 1989), un tentativo, sia pur modesto, di rendere maggiormente uniforme il prelievo.
4. - La Corte, tuttavia, ribadisce fermamente, in coerenza con quanto rilevato, che tutta la normativa attuale sulla contribuzione sanitaria continua ad essere espressione d'interventi meramente episodici, non plausibili con riguardo specifico alle evidenti connotazioni d'ordine solidaristico cui deve sottostare la materia in discussione, nella sua regolamentazione paritaria per tutti i cittadini in ossequio ai fondamentali precetti contenuti nell'art. 32 Cost.
Conclusivamente, si impongono, in uno alla effettiva puntuale individuazione dei costi del servizio sanitario, la razionalizzazione, l'equilibrata distribuzione e l'effettivo incremento dell'efficienza di esso per l'intero territorio nazionale, obiettivi peraltro già previsti dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88) e sin qui non attuati.
Nel delineato senso di temporaneità estrema, la questione va dichiarata non fondata, con la specifica e ribadita avvertenza, tuttavia, che il protrarsi dell'inerzia ovvero il perpetuarsi dell'adozione di interventi disarmonici ed episodici, avulsi dalle garanzie costituzionali, non potrà non essere seguito, nell'immediato futuro, da un conseguente adeguato riesame della materia.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, nn. 3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Roma, con l'ordinanza n. 304/1989;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, nn. 3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Palermo, con l'ordinanza n. 369/1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI