Ordinanza 53/1989 (ECLI:IT:COST:1989:53)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 14/12/1988;    Decisione  del 09/02/1989
Deposito de˙l 16/02/1989;    Pubblicazione in G. U. 22/02/1989 n.8
Norme impugnate:  
Massime:  12043
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 53

ORDINANZA 9-16 FEBBRAIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 del regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584 (Costituzione di un "Parco Nazionale" presso il gruppo del "Gran Paradiso" nelle Alpi Graie), convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1988 dal Pretore di Aosta nel procedimento civile vertente tra Cavagnet Luigi e il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Cavagnet Luigi, della Comunità Montana Gran Paradiso e del Comune di Cogne, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Aosta, con ordinanza del 5 maggio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), ed all'art. 5 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 10 e 14 del regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a norma dei quali nessuna costruzione può essere eseguita all'interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso senza l'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco, prevedendosi, altrimenti, una sanzione pecuniaria a carico del trasgressore;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1029 del 1988, ha ritenuto che "spetta unicamente alla legge statale stabilire la struttura tipo dell'organizzazione preposta alla tutela del parco e i principali poteri spettanti agli organi previsti, compresi i tipi di vincoli adottabili per la salvaguardia delle finalità del parco" e che "l'attuale legislazione nazionale operante nei confronti del Parco del Gran Paradiso... vincola, per i punti appena detti, il legislatore regionale";

che - avendo il giudice a quo denunciato gli artt. 10 e 14 del regio decreto-legge 3 febbraio 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in quanto, con il richiedere l'autorizzazione dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso per la realizzazione di qualsiasi costruzione all'interno del Parco e con l'irrogare una sanzione pecuniaria a carico del trasgressore, si porrebbero in contrasto sia con l'attribuzione alla Regione Valle d'Aosta della potestà legislativa e amministrativa ai sensi degli artt. 2, lettere d), f), g) e l), e 4 dello Statuto speciale, sia con il principio costituzionale della tutela delle autonomie locali (art. 5 della Costituzione) - della ratio decidendi posta a base della sopra ricordata sentenza n. 1029 del 1988 deve farsi applicazione anche nella presente fattispecie;

e che, quindi, non essendo addotti nell'ordinanza di rimessione argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminate dalla Corte, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 del regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584 (Costituzione di un "Parco Nazionale" presso il gruppo del "Gran Paradiso" nelle Alpi Graie), convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e 5 della Costituzione, dal Pretore di Aosta con ordinanza del 5 maggio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI