Ordinanza 527/1989 (ECLI:IT:COST:1989:527)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Camera di Consiglio del 25/10/1989;    Decisione  del 29/11/1989
Deposito de˙l 06/12/1989;    Pubblicazione in G. U. 13/12/1989 n.50
Norme impugnate:  
Massime:  24517
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 527

ORDINANZA 29 NOVEMBRE-6 DICEMBRE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Tamone Bruno iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Tamone Bruno è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), "interpretato nel senso che prevede la prescrizione quinquennale dei ratei di pensione che per qualsiasi ragione, e quindi anche perché non richiesti o non liquidati, non siano stati posti in pagamento", per contrasto con l'art. 3 Cost.;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 283 del 1989 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata;

che pertanto la sollevata questione va ora dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 novembre 1988 n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 289 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI