N. 526
ORDINANZA 29 NOVEMBRE-6 DICEMBRE 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale ferroviario), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1988 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Trevisiol Armando e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 dicembre 1988 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Trevisiol Armando e l'Ente Ferrovie dello Stato è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale ferroviario), nella parte in cui prevede la destituzione di diritto del dipendente senza che si faccia luogo a previo procedimento disciplinare, per contrasto con l'art. 3 Cost.;
Considerato che la Corte ha già dichiarato, con sentenza n. 971 del 1988, l'illegittimità costituzionale di norme analoghe a quella impugnata;
che peraltro, a seguito della riforma di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, la materia disciplinare dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato è regolata, ai sensi dell'art. 21 della stessa legge, dalla contrattazione collettiva;
che, risultando essere entrato in vigore il 5 febbraio 1988 il relativo contratto nazionale di lavoro 1987/1989 con regolamentazione ex novo della materia, si impone la restituzione degli atti al giudice a quo perché effettui un nuovo esame della rilevanza della questione nella fattispecie oggetto del giudizio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI