N. 52
ORDINANZA 9-16 FEBBRAIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale, in relazione alla legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1987 dal Pretore di San Donà di Piave nel procedimento penale a carico di Vallese Roberto, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di San Donà di Piave, con ordinanza del 24 novembre 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 724 del codice penale, "a seguito della entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n. 121, in quanto lo stesso, inteso come rivolto alla tutela della "religione della maggioranza dei cittadini dello Stato", è in contrasto con i princìpi di legalità e determinatezza della fattispecie penale";
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 925 del 1988, ha già dichiarato non fondata, "nei sensi di cui in motivazione", la questione di legittimità, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 724 del codice penale, in quanto "l'innegabile venir meno del significato originario dell'espressione "religione di Stato" non esclude che, entro il contesto dell'art. 724 del codice penale, essa ne abbia acquistato uno diverso, ma sempre sufficientemente determinabile, quello, appunto, riconosciutole, in conformità ad analoghe prese di posizione della Corte di cassazione, dagli altri giudici a quibus: cioè, il significato di "religione cattolica", in quanto già religione di Stato, qualificazione il cui superamento risulta formalmente sancito con l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n.121, che, con il ratificare e rendere esecutivo l'Accordo di modificazioni al Concordato lateranense ed il relativo Protocollo addizionale, ha dato operatività nel nostro ordinamento alla dichiarazione contenuta nel punto 1 di quel Protocollo";
e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice penale, in relazione alla legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di San Donà di Piave con ordinanza del 24 novembre 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI