Ordinanza 511/1989 (ECLI:IT:COST:1989:511)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CONSO - Redattore:  - Relatore: CORASANITI
Camera di Consiglio del 04/10/1989;    Decisione  del 15/11/1989
Deposito de˙l 30/11/1989;    Pubblicazione in G. U. 06/12/1989 n.49
Norme impugnate:  
Massime:  14330
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 511

ORDINANZA 15-30 NOVEMBRE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'INVIM), dell'art. 49, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) e dell'art. 60, lettere e) e f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in relazione all'art. 142 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1988 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano sul ricorso proposto da Seemann Werner contro l'Ufficio Registro Atti Privati di Milano, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

1. - Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Milano, nel giudizio di appello proposto da Werner Seeman, cittadino svizzero, ha sollevato, con ordinanza emessa il 20 giugno 1988, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'INVIM), nella parte in cui rinvia per i modi e termini dell'accertamento e riscossione dell'INVIM all'imposta di registro, 49, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nella parte in cui rinvia, per le modalità di notificazione dell'avviso di accertamento, ai modi stabiliti in materia di imposte sui redditi, e 60, comma primo, lettere e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in quanto, in tema di notificazione di avvisi di accertamento per INVIM a straniero residente all'estero, di cui sia noto all'amministrazione finanziaria il luogo di residenza, escludono l'applicazione dell'art. 142 c.p.c., o non prevedono, quanto meno, la comunicazione al contribuente del deposito dell'atto presso la casa comunale, mediante avviso da spedirsi al luogo di residenza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, contestando la fondatezza della questione.

Considerato che, diversamente da quanto mostra di ritenere il giudice a quo, per giurisprudenza costante, condivisa da questa Corte (cfr. sent. n. 189 del 1974), la normativa dettata dall'art. 58 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, concernente la necessità del domicilio fiscale - che il contribuente (sia italiano che straniero), ai sensi del comma quarto della suindicata disposizione, è tenuto ad indicare in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari - ha carattere generale ed è pertanto applicabile anche alle imposte indirette ed in particolare all'INVIM (grazie ai concatenati rinvii operati dall'art. 19 del d.P.R. n. 643 del 1972 all'art. 49 del d.P.R. n. 634 del 1972 e da quest'ultimo all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, che, a sua volta, forma sistema con il precedente art. 58, espressamente richiamato nelle lett. c) e d);

che, con l'indicazione del domicilio fiscale, viene a determinarsi un sicuro punto di riferimento ai fini della notificazione degli accertamenti, agevolandosi in tal modo l'amministrazione finanziaria, esonerata dall'onere di ricerche al di fuori del domicilio fiscale (cfr. sent. n. 189 del 1974), ma senza lesione del diritto di difesa del contribuente, il quale (sia italiano che straniero) può precisare, sia pure nell'ambito del domicilio fiscale, un proprio indirizzo, ai sensi del suindicato comma quarto dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'INVIM), 49, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), e 60, comma primo, lett. e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI