Sentenza  506/1989 (ECLI:IT:COST:1989:506)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CONSO - Redattore:  - Relatore: GRECO
Udienza Pubblica del 03/10/1989;    Decisione  del 26/10/1989
Deposito de˙l 15/11/1989;    Pubblicazione in G. U. 22/11/1989 n.47
Norme impugnate:  
Massime:  14163
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 506

SENTENZA 26 OTTOBRE-15 NOVEMBRE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1988 dal Consiglio Nazionale dei Geometri sul ricorso proposto da Trocchi Cesare contro il Collegio dei Geometri della Provincia di Frosinone, iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Trocchi Cesare nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv. Marsilio Casale per Trocchi Cesare e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Il Consiglio Nazionale dei Geometri - in un giudizio promosso da un geometra, già titolare di pensione di anzianità della Banca d'Italia, avverso il provvedimento del Consiglio Provinciale, che aveva respinto la sua domanda di reiscrizione all'albo - con ordinanza in data 5 luglio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 aprile 1989) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nella parte in cui non prevedono un divieto di iscrizione all'Albo dei geometri per soggetti che già fruiscano di un trattamento pensionistico erogato dallo Stato o da altro ente di previdenza in conseguenza di iscrizione obbligatoria.

Secondo il Consiglio a quo, le dette norme sono penalizzanti e discriminanti nei confronti dei geometri liberi-professionisti. Poiché mentre a questi ultimi, è inibito, una volta che abbiano conseguito un trattamento pensionistico (di anzianità o di inabilità) a carico della Cassa di previdenza, di continuare ad esercitare la loro professione e di svolgere una qualsiasi altra attività lavorativa (autonoma o subordinata), viceversa, nessuna preclusione sussiste per l'iscrizione all'albo professionale di geometri che già godano di un trattamento pensionistico in dipendenza di precedente iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria ed anzi è previsto che per questi ultimi l'iscrizione alla Cassa sia meramente facoltativa.

Considerate omogenee le posizioni di fondo dei geometri pensionati (quale che sia l'ente erogatore del trattamento di quiescenza), non si comprende perché ad alcuni dovrebbe essere consentito l'esercizio della libera professione, mentre ad altri ciò dovrebbe essere tassativamente inibito. Né, d'altronde, appare logico, razionale ed ammissibile che il diritto al lavoro risulti garantito e tutelato solo con riguardo ai geometri che non abbiano in precedenza svolto attività libero-professionale e non anche nei confronti di quegli altri soggetti che hanno sempre esercitato la libera professione e intenderebbero continuare a svolgerla, pur dopo avere conseguito il trattamento pensionistico erogato dalla loro Cassa di previdenza.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il ricorrente che ha concluso per la infondatezza della questione in quanto sarebbero poste in comparazione situazioni non omogenee risultanti dall'applicazione di diversi Istituti.

3. - È anche intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha preliminarmente eccepito la inammissibilità della questione in quanto, siccome oggetto del giudizio era l'iscrizione all'albo, non si sarebbero dovute censurare le norme che regolano l'iscrizione alla Cassa da parte dei pensionati presso altri regimi previdenziali ma le norme che regolano l'iscrizione all'albo le quali, peraltro, siccome norme regolamentari, non potrebbero formare oggetto di giudizio di legittimità costituzionale (regio-decreto n. 274 del 1929).

Nel merito ha concluso per la infondatezza della questione in quanto si denuncia la irrazionalità delle norme impugnate non perché consentono l'iscrizione all'albo di geometri che fruiscono già di trattamenti previdenziali erogati da enti diversi dalla Cassa ma perché dispongono che il geometra libero professionista, iscritto alla Cassa Nazionale per geometri, per fruire della pensione di vecchiaia o di invalidità deve cancellarsi dall'albo. E si fa, invece, riferimento agli artt. 4 e 35 della Costituzione. Individuata una situazione di discriminazione (cancellazione dall'albo dei geometri liberi professionisti pensionati dalla Cassa), si impugnano le norme che consentono l'iscrizione di geometri già pensionati presso altri enti previdenziali.

Si rileva che la Corte costituzionale ha ritenuto che "il controllo della osservanza del principio di uguaglianza, nei suoi termini logici, richiede che la comparazione delle posizioni raffrontate avvenga in vista del loro riequilibrio mediante parificazione della posizione assunta come discriminatoria a quella di cui si chiede l'applicazione" (sentenza n. 220 del 1982).

Considerato in diritto

1. - È sottoposta all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nella parte in cui non prevedono un divieto di iscrizione all'albo dei geometri per soggetti che già fruiscono di trattamento pensionistico a carico dello Stato o di enti di previdenza diversi dalla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza in favore dei geometri, perché violerebbero gli articoli:

a) 3 della Costituzione, per l'irrazionale disparità di trattamento che determinano in danno dei geometri che fruiscono di pensione di anzianità o di inabilità a carico di detta Cassa, per i quali l'erogazione della pensione stessa presuppone la cancellazione dall'albo professionale;

b) 4 e 35 della Costituzione, per la minorata tutela del diritto al lavoro che siffatto regime di incompatibilità produce nei confronti di tale ultima categoria di professionisti.

2. - È preliminare l'esame della eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato nel rilievo secondo cui la proposta censura ha per oggetto le norme che disciplinano l'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza per geometri anziché quelle che regolano l'iscrizione all'albo la cui applicazione è richiesta dal ricorrente e, quindi, sono le sole necessarie per decidere della controversia instaurata dinanzi al giudice a quo.

Il ricorrente ha domandato soltanto di essere iscritto all'albo dei geometri per esercitare la professione nonostante il pensionamento della Banca d'Italia.

L'eccezione va accolta.

Invero, la questione sollevata è priva di rilevanza perché è in controversia solo il diritto del ricorrente, quale geometra pensionato dalla Banca d'Italia, a iscriversi nell'albo dei geometri per l'esercizio professionale e non la sua iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e di assistenza a favore dei geometri che eroga solo trattamenti previdenziali (la pensione di vecchiaia, di invalidità ecc.).

Si osserva anche che, in base all'art. 22 della legge n. 773 del 1982 ora censurato, l'iscrizione alla suddetta Cassa, mentre è obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali per geometri, è meramente facoltativa per quelli iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, come è il ricorrente titolare di una pensione della Banca d'Italia.

E nemmeno si evince dagli atti che sia stata avanzata dal ricorrente la richiesta di iscrizione alla Cassa di Previdenza.

Pertanto, la questione sollevata va dichiarata inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 della Costituzione, dal Consiglio Nazionale dei geometri con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI