Sentenza  504/1989 (ECLI:IT:COST:1989:504)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CONSO - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 04/10/1989;    Decisione  del 26/10/1989
Deposito de˙l 15/11/1989;    Pubblicazione in G. U. 22/11/1989 n.47
Norme impugnate:  
Massime:  14083
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 504

SENTENZA 26 OTTOBRE-15 NOVEMBRE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1989 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Paltrinieri Laura e l'I.N.P.S., iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento civile promosso da Paltrinieri Laura, titolare di pensione diretta a carico dello Stato, nei confronti dell'I.N.P.S., per ottenere l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità erogatale dalla Gestione speciale commercianti, l'adito Pretore di Modena, con ordinanza in data 21 marzo 1989 (R.O. n. 256 del 1989), ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude, per il periodo anteriore al 1° ottobre 1983, la suddetta integrazione della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta statale qualora, per effetto di esso, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo.

Ha rilevato il giudice a quo che nella specie non risultano applicabili le varie declaratorie di illegittimità costituzionale dei divieti di integrazione al minimo in caso di cumulo di pensioni, mentre la logica sottesa a siffatte declaratorie appare trasponibile anche al caso controverso, al fine di evitare violazioni del principio di uguaglianza.

2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte nessuno si è costituito né è intervenuto.

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Modena prospetta la illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto. Risulterebbe, invero, violato l'art. 3 della Costituzione per l'irrazionale disparità di trattamento che si determinerebbe rispetto ai titolari di analoghe situazioni le quali, pur in presenza di cumulo di più trattamenti pensionistici, non implicano esclusione dell'integrazione al trattamento minimo, anche per effetto delle sopravvenute declaratorie di illegittimità costituzionale degli originari divieti.

2. - La questione è fondata.

La norma censurata è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale in riferimento ai diversi casi del divieto di integrazione per la pensione di vecchiaia erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie o della C.P.D.E.L. o, in genere, con qualsiasi trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (sentenza n. 184 del 1988), nonché degli analoghi divieti concernenti l'erogazione, da parte della medesima Gestione, della pensione di invalidità in caso di cumulo con pensione diretta statale (sentenza n. 102 del 1982), della pensione di reversibilità in caso di cumulo con pensione diretta I.N.P.S (sentenza n. 1086 del 1988), con pensione diretta di vecchiaia a carico della stessa Gestione speciale commercianti (sentenza n. 179 del 1989), nonché in caso di cumulo con pensione diretta di invalidità a carico della stessa Gestione (sentenza n. 250 del 1989).

Nelle decisioni citate, nonché in numerose altre pronunzie, la Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al trattamento minimo per i titolari di più pensioni (allorché, per effetto del cumulo, venisse superato il trattamento minimo garantito), così rendendo possibile la titolarità di più integrazioni fino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia e che è stato in parte qua anche riconosciuto costituzionalmente legittimo (sentenza n. 184 del 1988).

Anche nel caso in esame deve farsi applicazione dei medesimi principi, in quanto la residua operatività della norma denunziata risulta chiaramente incompatibile con il principio di uguaglianza.

Detta norma, pertanto, va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, negli indicati limiti temporali, esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale commercianti per chi sia titolare anche di pensione diretta a carico dello Stato qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI