N. 502
SENTENZA 26 OTTOBRE-15 NOVEMBRE 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1, comma secondo, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), e dell'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1989 dal Pretore di Brescia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Franchini Severina ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Tonin Angelica ed altri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore Enzo Cheli;
Ritenuto in fatto
Il Pretore di Brescia, adito da numerosi ricorrenti che si dolevano della mancata integrazione ad opera dell'INPS del loro trattamento assicurativo di reversibilità, ha sollevato, con ordinanza del 15 marzo 1989, questione di legittimità costituzionale dell'art.1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, dell'art.1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui tali disposizioni precludevano, fino al 1° ottobre 1983, l'integrazione al trattamento minimo in caso di concorso tra pensioni indirette gravanti sui fondi di cui alle norme impugnate (Gestione speciale artigiani; Gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni; Gestione speciale commercianti) e pensioni dirette o indirette gravanti sui medesimi fondi o sul fondo lavoratori dipendenti I.N.P.S.
Le questioni, sommariamente richiamate da parte del giudice a quo, riguardano in particolare le ipotesi di cumulo tra: a) pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale commercianti e pensione di invalidità a carico della Gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni (Perugini Narciso); b) pensione di reversibilità a carico della Gestione commercianti e pensione d'invalidità o di vecchiaia erogata dalla medesima Gestione (Carpi Salvatore, Maffezzoni Rosa); c) pensione di reversibilità gravante sulla Gestione coltivatori diretti e pensione d'invalidità o di vecchiaia I.N.P.S.(Franchini Severina, Frassine Cesarina, Gaffurini Lucia, Mora Caterina); d) pensione di reversibilità a carico della Gestione artigiani e pensione di invalidità o di vecchiaia gravante sulla medesima Gestione (Magri Maria, Borghetti Nina, Franzoglio Gemma, Gigola Angela, Bogarelli Paola, Poli Bianca, Dusi Petronilla, Stoppini Chiarina, Bonazzoli Pierina) ovvero pensione di vecchiaia I.N.P.S. (Tonin Angelica) ovvero pensione di vecchiaia a carico della Gestione commercianti (Gussoni Giuseppe).
Alcune delle parti si sono costituite in giudizio, chiedendo che questa Corte estenda ai casi in esame i principi già affermati in numerose pronunce (e, in particolare, nelle sentenze n. 1086 e 1144 del 1988) in tema di integrazione al minimo di trattamenti pensionistici concorrenti.
Considerato in diritto
1. - Le questioni oggetto del presente giudizio riguardano varie ipotesi di cumulo di pensioni. Investita di questioni identiche o analoghe, questa Corte ha ritenuto incostituzionale la preclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni allorché per effetto del cumulo venga superato il trattamento minimo garantito - rendendo così possibile la titolarità di più integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia (cfr. sentt. nn. 102 del 1982; 1086 e 1144 del 1988; 81, 179, 250 e 373 del 1989).
2. - Nella parte relativa ai casi di cumulo tra pensione di reversibilità e pensione d'invalidità o di vecchiaia gravante sulla Gestione commercianti, l'art. 19 della legge n. 613 del 1966 è già stato oggetto di declaratoria di illegittimità da parte delle sentenze nn. 179 e 250 del 1989, sì che le relative censure debbono ritenersi inammissibili.
La questione riguardante l'art.1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo in caso di cumulo tra pensione di reversibilità a carico della Gestione coltivatori diretti e pensione di invalidità o di vecchiaia I.N.P.S., è già stata accolta con la sentenza n. 373 del 1989. Per quanto concerne l'art. 1, secondo comma, della legge n. 1339 del 1962, esso è stato dichiarato incostituzionale, con riguardo a tutte le possibili ipotesi di cumulo, dalla sentenza n. 81 del 1989. Anche le censure relative a queste norme debbono pertanto dichiararsi inammissibili.
3. - La medesima ratio, già seguita nelle richiamate sentenze, deve trovare applicazione, in ossequio al principio di eguaglianza, anche nei casi che non hanno ancora formato oggetto di esame da parte di questa Corte. È pertanto fondata la questione di costituzionalità dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 613 del 1966, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione commercianti per chi sia titolare anche di pensione di invalidità gravante sulla Gestione coltivatori diretti.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione di invalidità a carico della Gestione speciale coltivatori diretti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto;
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966 n. 613, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con le sentenze di questa Corte nn. 179 e 250 del 1989, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione di vecchiaia o d'invalidità erogata dalla medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto, questione sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza di cui in epigrafe;
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con la sentenza di questa Corte n. 373 del 1989, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta I.N.P.S., qualora, per effetto del cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo anzidetto, questione sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza di cui in epigrafe;
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962 n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), già dichiarato costituzionalmente illegittimo, sotto ogni profilo, con la sentenza di questa Corte n. 81 del 1989, questione sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI