Sentenza  50/1989 (ECLI:IT:COST:1989:50)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Udienza Pubblica del 13/12/1988;    Decisione  del 09/02/1989
Deposito de˙l 16/02/1989;    Pubblicazione in G. U. 22/02/1989 n.8
Norme impugnate:  
Massime:  12993
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 50

SENTENZA 9-16 FEBBRAIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in relazione all'art. 128 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1988 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Ciana Silvio contro l'Ufficio Imposte Dirette di Verbania, iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto in fatto

Con ricorso presentato alla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania in data 31 gennaio 1987, Silvio Ciana impugnava due avvisi di accertamento, notificatigli il 4 dicembre 1986, con i quali l'ufficio imposte dirette di Verbania aveva rettificato i redditi di partecipazione da lui dichiarati per gli anni 1980 e 1981.

Nel corso del relativo procedimento, l'organo adito ha sollevato, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui, escludendo l'applicabilità al procedimento davanti alle Commissioni Tributarie dell'art. 128 del codice di procedura civile, impedisce la pubblicità delle relative udienze, in riferimento all'art. 101, primo comma, della Costituzione, inteso, osserva il giudice a quo, ad assicurare il controllo della opinione pubblica su tutte le manifestazioni della sovranità dello Stato.

Nella ordinanza di rimessione si rileva che il convincimento della incostituzionalità della citata norma si fonda sulla sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 1986, che conteneva un chiaro invito al legislatore affinché venisse introdotto, anche nel processo tributario, il principio della pubblicità dell'udienza, nonché sull'ordinanza della stessa Corte n. 378 del 1988, che ha ribadito le considerazioni svolte nella predetta sentenza.

Del resto, ad avviso del giudice a quo, l'affermazione del principio in esame, oltre ad essere rispettosa della Costituzione, contribuirebbe alla "trasparenza" dell'Amministrazione finanziaria e alla credibilità della giustizia.

Considerato in diritto

1. - La Commissione Tributaria di primo grado di Verbania dubita della legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui, escludendo l'applicabilità al procedimento davanti alle Commissioni Tributarie dell'art. 128 del codice di procedura civile, impedisce la pubblicità dell'udienza, in violazione dell'art. 101, primo comma, della Costituzione, inteso ad assicurare il controllo dell'opinione pubblica su tutte le manifestazioni della sovranità dello Stato.

2. - La questione è fondata.

Questa Corte da tempo (sentenza n. 287 del 1974) ha affermato il carattere di organo giurisdizionale delle Commissioni Tributarie per struttura, funzioni e finalità, e la giurisdizionalità del procedimento che si svolge dinanzi alle stesse, specie a seguito della riforma del contenzioso tributario di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, ed al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

Conseguentemente, poi (sentenza n. 212 del 1986), ha ritenuto l'applicabilità anche ai detti giudizi della regola della pubblicità delle udienze la quale, espressione di civiltà giuridica, è prevista in vari atti internazionali (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950: art. 6; e ratificata con legge n. 848 del 1955; Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici: art. 14; adottato il 16 dicembre 1966 e ratificato con legge n. 881 del 1977; protocolli sullo Statuto della Corte di Giustizia annessi ai trattati CECA, CEE ed EURATOM: artt. 28 e 29).

Alla detta regola si dà ampio spazio negli ordinamenti democratici fondati, come il nostro, sulla sovranità popolare.

Già si era detto (sentenza n. 12 del 1971) che, trovando fondamento l'amministrazione della giustizia nella sovranità popolare, in base al precetto costituzionale dell'art. 101, primo comma, della Costituzione, doveva ritenersi implicita nei principi costituzionali che disciplinano l'esercizio della giurisdizione, la regola generale della pubblicità dei dibattimenti giudiziari, la quale, peraltro, può subire eccezioni in riferimento a determinati procedimenti, quando abbiano obiettiva e razionale giustificazione.

Ma, per i procedimenti tributari, l'eccezione non può ritenersi sorretta da siffatte giustificazioni: anzi, in base all'art. 53 della Costituzione, l'imposizione tributaria è soggetta al canone della trasparenza, i cui effetti riguardano anche la generalità dei cittadini, nonché ai principi di universalità ed eguaglianza, onde la posizione del contribuente non è esclusivamente personale e non è tutelabile con il segreto.

La generale conoscenza delle controversie tributarie può giovare alla concreta attuazione del sistema tributario e concorre a ridurre il numero degli inadempimenti e degli evasori in genere.

Lo stesso Governo, in occasione del decreto correttivo n. 739 del 1981, aveva formulato una norma diretta all'introduzione della regola della pubblicità, ma la modifica, nonostante il parere favorevole della Commissione parlamentare, non trovò accoglimento in sede di formulazione definitiva del testo legislativo.

La sentenza n. 212 del 1986 di questa Corte conteneva l'invito al legislatore a provvedere; invito successivamente ribadito nell'ordinanza n. 378 del 1988.

Il Ministro delle Finanze ha presentato un disegno di legge (n. 1298) di modifica dell'impugnato art. 39 nel senso di eliminare l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 128 del codice di procedura civile (pubblicità delle udienze) ai procedimenti tributari proprio al fine di impedire dubbi di incostituzionalità del testo ora vigente e di garantire l'attuazione dei suddetti principi di universalità, di uguaglianza e di trasparenza cui deve essere informato il sistema tributario e messi in luce da questa Corte (sentenza n. 212 del 1986 e ordinanza n. 378 del 1988).

Il disegno di legge è stato approvato solo dal Senato.

Ormai compiutasi l'evoluzione legislativa e consolidatisi l'opinione dottrinale e l'orientamento giurisprudenziale circa il carattere giurisdizionale dei processi tributari, ricondotti nell'alveo della giurisdizione, onde adeguarli al precetto costituzionale dell'art. 101, primo comma, della Costituzione, non può più procrastinarsi la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 128 del codice di procedura civile (principio della pubblicità delle udienze) ai giudizi tributari di primo e secondo grado.

Va precisato al riguardo che, stante la gradualità con la quale è avvenuta detta evoluzione, soltanto ora può considerarsi realmente verificata la sopravvenuta illegittimità costituzionale. La declaratoria di illegittimità costituzionale non può avere e non ha alcuna conseguenza sugli atti pregressi e sui provvedimenti emessi anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza, i quali rimangono tutti pienamente validi.

In altri termini, il requisito della pubblicità opera esclusivamente per i procedimenti pendenti successivamente alla data prevista dall'art. 136, primo comma, della Costituzione, ferme restando le attività compiute ed i provvedimenti emessi anteriormente a tale data, nella vigenza della norma ora dichiarata costituzionalmente illegittima (nello stesso senso la Corte si è orientata con la sentenza n. 266 del 1988 sulla magistratura militare).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 128 del codice di procedura civile (pubblicità delle udienze) ai giudizi che si svolgono dinanzi alle Commissioni Tributarie di primo e di secondo grado, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ferma restando la validità di tutti gli atti anteriormente compiuti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI