Ordinanza 5/1989 (ECLI:IT:COST:1989:5)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 30/11/1988;    Decisione  del 09/01/1989
Deposito de˙l 18/01/1989;    Pubblicazione in G. U. 25/01/1989 n.4
Norme impugnate:  
Massime:  15070
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 5

ORDINANZA 9-18 GENNAIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 301 della l. 23 gennaio 73, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), promosso con l'ordinanza emessa il 29 aprile 88 dalla Corte d'Appello di Salerno nel procedimento penale a carico di Vamvakas Emmanoil ed altri, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte d'Appello di Salerno, con l'ordinanza in epigrafe, ha richiesto a questa Corte di decidere se l'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nella parte in cui non esclude la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di contrabbando o delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto nella ipotesi in cui nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere attribuito al proprietario, al di fuori del caso in cui non sia imputabile difetto di vigilanza da parte dello stesso ovvero vi sia illegittima sottrazione della merce da parte di terzi, violi gli artt. 3, 24, 27 e 42 della Costituzione;

Considerato che, da un lato, non è dato scorgere quale ulteriore ipotesi tipica, al di là dei casi considerati con le sentenze nn. 229 del 1974 e 259 del 1976, la Corte d'Appello intenda indicare come caso di esclusione dalla confisca;

che, d'altro lato, difetta nell'ordinanza una qualsiasi motivazione plausibile della rilevanza della questione proposta, trattandosi nella specie (come si legge nello stesso provvedimento di rimessione) di cose appartenenti ad imputato già condannato in primo grado per contrabbando ed evasione I.V.A., per il quale la Corte d'Appello non indica alcun elemento diretto a coonestare un suo convincimento circa l'estraneità dell'imputato ai fatti di causa;

che, invece, il giudice a quo si limita a riferire le tesi dell'imputato, senza prendere alcuna posizione al riguardo, per modo che l'influenza di una pronunzia di questa Corte sul procedimento a quo si palesa allo stato irrilevante;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, promossa dalla Corte d'Appello di Salerno con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI