Ordinanza 499/1989 (ECLI:IT:COST:1989:499)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CONSO - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 04/10/1989;    Decisione  del 26/10/1989
Deposito de˙l 10/11/1989;    Pubblicazione in G. U. 15/11/1989 n.46
Norme impugnate:  
Massime:  14220
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 499

ORDINANZA 26 OTTOBRE-10 NOVEMBRE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento televisivo) e dell'art. 15, comma secondo, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e televisione), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Ronchini Diego ed altri e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Aschbacher-Berger Cecilia e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato (URAR), iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Torino con due identiche ordinanze pronunziate il 9 dicembre 1988 ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento televisivo) e dell'art. 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n.103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e televisione).

Considerato che identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 219 del 1989, seguita alla sentenza n. 535 del 1988 che già l'aveva dichiarata non fondata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento televisivo) e dell'art. 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975 n. 103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e televisione) promossa, con due identiche ordinanze del 9 dicembre 1988, dal Tribunale di Torino in riferimento all'art. 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI