Ordinanza 485/1989 (ECLI:IT:COST:1989:485)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 05/07/1989;    Decisione  del 19/07/1989
Deposito de˙l 31/07/1989;    Pubblicazione in G. U. 16/08/1989 n.33
Norme impugnate:  
Massime:  24532
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 485

ORDINANZA 19-31 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1988 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Ferraro Angelina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Modena, con ordinanza del 23 giugno 1988, pervenuta alla Corte costituzionale il 5 aprile 1989 (R.O. n. 202 del 1989), emessa nel procedimento civile tra Ferraro Angelina e l'I.N.P.S. diretto ad ottenere la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222 del 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui, ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, esclude per i lavoratori dipendenti che il requisito di contributivo, inesistente al momento della domanda, possa essere raggiunto, successivamente, alla data della conclusione del procedimento amministrativo;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbe violato l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verifica rispetto ad altre categorie di lavoratori (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, braccianti agricoli, artigiani e commercianti) per le quali è prevista la suddetta possibilità;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 355 del 1989) la illegittimità costituzionale della norma ora censurata;

che, pertanto, essa è stata espunta dall'ordinamento giuridico, sicché la questione ora sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria), in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 355 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA