Ordinanza 483/1989 (ECLI:IT:COST:1989:483)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 05/07/1989;    Decisione  del 19/07/1989
Deposito de˙l 31/07/1989;    Pubblicazione in G. U. 16/08/1989 n.33
Norme impugnate:  
Massime:  13844
Atti decisi: 

Pronuncia

ORDINANZA N. 483 ANNO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo e terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), promosso con ordinanza emessa il 1› dicembre 1987 dalla Corte dei Conti - Sez. I giurisdizionale - nel giudizio di responsabilità promosso nei confronti di Cimini Giorgio ed altri, iscritta al n. 200 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale - con ordinanza del 1° dicembre 1987, pervenuta alla Corte costituzionale il 4 aprile 1989 (R.O. n. 200 del 1989), emessa nel giudizio di responsabilità promosso nei confronti di Cimini Giorgio ed altri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo e terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

che ad avviso del giudice remittente sarebbero violati:

a) l'art. 103, secondo comma, della Costituzione, perché la Corte dei conti viene privata della giurisdizione su di una materia che, per caratteristiche soggettive ed oggettive, rientra tra quelle ad essa costituzionalmente riservate;

b) gli artt. 97, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, perché viene meno, in subiecta materia, una delle connotazioni fondamentali dei giudizi innanzi alla Corte dei conti, rappresentata dall'impulso d'ufficio, e cioè dalla iniziativa giudiziale in capo al Procuratore Generale, che risponde, nel contempo, alla esigenza di rispetto del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione e di quello della tutela giurisdizionale di diritti ed interessi;

c) l'art. 3 della Costituzione, per il diverso regime che, senza alcuna giustificazione di ragionevolezza, si instaura per i funzionari pubblici responsabili di danno ambientale rispetto a quelli ai quali siano da ascrivere altre fattispecie di responsabilità;

Considerato che la questione è già stata dichiarata infondata (sentenza n. 641 del 1987) e manifestamente infondata (ordinanza n. 1162 del 1988);

che non sono stati addotti ragioni o motivi nuovi che possano fondare una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo e terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 97, primo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA