Ordinanza 478/1989 (ECLI:IT:COST:1989:478)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 05/07/1989;    Decisione  del 19/07/1989
Deposito de˙l 31/07/1989;    Pubblicazione in G. U. 16/08/1989 n.33
Norme impugnate:  
Massime:  13836
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 478

ORDINANZA 19-31 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1989 dal Pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Borghi Giordano e il Prefetto di Verona, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile tra Borghi Giordano e il Prefetto di Verona, il Pretore di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui impone al giudice dell'opposizione di convalidare l'ordinanza ingiunzione per effetto della sola mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza, anche nel caso in cui l'illegittimità del provvedimento amministrativo, nei limiti dei motivi addotti o comunque rilevabili d'ufficio, derivi prima facie dalla documentazione allegata al ricorso ovvero depositata dall'autorità che ha emesso il provvedimento";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che identica questione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, è stata dichiarata dalla Corte manifestamente infondata con ordinanza n. 111 del 1989 e che non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati in tale occasione, l'art. 113 della Costituzione risultando invocato quale particolare manifestazione del diritto di difesa;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Verona con ordinanza 31 gennaio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA