Ordinanza 476/1989 (ECLI:IT:COST:1989:476)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 14/06/1989;    Decisione  del 19/07/1989
Deposito de˙l 31/07/1989;    Pubblicazione in G. U. 16/08/1989 n.33
Norme impugnate:  
Massime:  13834
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 476

ORDINANZA 19-31 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Pretore di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Diani Raffaello e l'I.N.P.S., iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso da Diani Raffaello nei confronti dell'I.N.P.S. al fine di ottenere l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogatagli dalla Gestione speciale commercianti e fruita cumulativamente con la pensione diretta di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, il Pretore di Grosseto, con ordinanza in data 9 dicembre 1988 (R.O. n. 160 del 1989), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione suddetta della pensione di riversibilità erogata dalla menzionata gestione speciale a chi sia già titolare di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora, per effetto del cumulo, sia superato il trattamento minimo garantito;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1086 del 1988, ha già dichiarato costituzionalmente illegittima la norma censurata nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta I.N.P.S., fra i quali è da ricomprendere anche il ricorrente nel giudizio a quo, titolare appunto di pensione diretta di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile, per essere già stata la norma censurata espunta dall'ordinamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Grosseto con l'ordinanza in epigrafe, perché già dichiarata costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 1086 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA